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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27917/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato un preliminare di compravendita immobiliare, non trascritto, con due promittenti venditori, versando una somma rilevante a titolo di prezzo. Prima della stipula del definitivo, i promittenti venditori avevano venduto gli stessi immobili a un terzo, con atto pubblico trascritto. L'attore aveva quindi chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento, la restituzione delle somme pagate e la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, della vendita successiva ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il tribunale aveva accolto la sola domanda di risoluzione e restituzione, rigettando la revocatoria e il danno ulteriore; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., censurando sia l'applicazione del filtro della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia il mancato uso delle presunzioni per desumere la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, che sarebbe stato quantomeno consapevole del precedente preliminare. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in tema di danno da risoluzione del preliminare, sostenendo che il danno da lucro cessante sarebbe stato già in re ipsa nella differenza tra valore del bene e prezzo pattuito, e che non occorresse una specifica prova del pregiudizio ulteriore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo emersa una diversa ricostruzione dei fatti principali tra primo e secondo grado; inoltre, la doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. era generica e mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non attaccava la ratio decidendi autonoma fondata sul difetto di allegazione del danno ulteriore: la corte d'appello aveva accertato che tale danno non era stato neppure specificamente dedotto nei gradi di merito. Il ricorrente non aveva inoltre assolto l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria richiede, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la prova della participatio fraudis del terzo acquirente, intesa come consapevole partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del futuro creditore

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette alla rivalutazione del merito o precluse dalla doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se le sentenze di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo nucleo fattuale e sulla stessa ratio decidendi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    chi contesta in cassazione l'accertamento di fatto sul contenuto degli atti processuali deve riportare e individuare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il ricorso è inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Quando due decisioni di merito, pur con argomentazioni non perfettamente sovrapponibili, si fondano sul medesimo accertamento in fatto e sulla stessa ratio decidendi, ricorre la doppia conforme e il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la censura deve individuare un errore nella ricognizione della fattispecie astratta e non nella sola lettura del compendio istruttorio.
  • Per l'azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, occorre allegare e provare la consapevole partecipazione del terzo al disegno fraudolento del debitore, non essendo sufficiente la mera conoscenza di un rapporto preesistente.
  • Una censura sul danno è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto si fonda anche sul difetto di allegazione, non basta discutere solo la prova o la quantificazione.
  • Nel giudizio di cassazione, quando si contesta il contenuto di atti processuali o documenti, è indispensabile indicare specificamente e trascrivere i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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