Cassazione Penale, Ordinanza n. 21481/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 116, comma 15, cod. strada. Con il primo motivo ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in dibattimento, sostenendo che la mancata acquisizione della documentazione prodotta avrebbe dovuto condurre all'assoluzione perché il fatto non sussiste. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità, mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e non censurabile, che la documentazione indicata non fosse decisiva e che le doglianze sullo stato di necessità mirassero solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, precluse in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la prova documentale non era indispensabile ai fini della decisione, poiché anche se veritiera sarebbe stata irrilevante; ha inoltre rilevato che la censura sullo stato di necessità e sulla ricostruzione dei fatti era generica e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito
richiamato come causa di giustificazione dello stato di necessità, ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non riconoscibile alla luce della motivazione di merito
codice di rito penale
richiamato per affermare la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e il carattere eccezionale della rinnovazione in appello
norma implicita nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la mancata rinnovazione è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione della decisione di appello sia illogica o manchi del tutto.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova è infondata quando la prova stessa non risulti decisiva ai fini della decisione, anche se i fatti che ne emergerebbero fossero presi per veri.
- La prospettazione di una causa di giustificazione deve essere specifica e ancorata a dati fattuali concreti; una deduzione generica che miri soltanto a contrapporre una diversa lettura del fatto non consente l'annullamento della decisione di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica e basata su corrette massime di अनुभवienza, il ricorso che contesti solo la valutazione probatoria è inammissibile in sede di legittimità.
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