Cassazione Penale, Sentenza n. 37411/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato articolato su quattro motivi: (1) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (contravvenzione), (2) omissione di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute nella precedente decisione e divieto di reformatio in peius, (3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio (pena base, percorso logico per le riduzioni e riduzione per il rito) e violazioni connesse degli artt. 4 l. 110/1975, 62-bis e 132 c.p., 125 e 442 c.p.p., 111 Cost., (4) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, con argomentazioni generiche sui precedenti penali e sul contesto del sequestro senza indicare elementi concreti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'esclusione non adeguatamente motivata della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e i motivi relativi al trattamento sanzionatorio (mancata quantificazione della pena base, mancata applicazione/indicazione della riduzione per le attenuanti generiche già riconosciute e della riduzione di metà per il rito abbreviato trattandosi di contravvenzione). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, comma 2 e comma 3)
Norma che disciplina le sanzioni per il reato in materia di armi; comma 3 indica il massimo edittale per la contravvenzione e la necessità di considerare la lieve entità del fatto. La Corte ha richiamato lo spazio edittale (1.000-10.000 euro) per evidenziare l'obbligo di motivare la quantificazione della pena e l'impatto delle riduzioni.
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato (in particolare la riduzione della metà per le contravvenzioni). La Corte ha ritenuto che tale riduzione doveva essere applicata e adeguatamente motivata nel giudizio di rinvio.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha disposto che l'esclusione di questa causa richiede motivazione specifica, valutando in particolare la rilevanza dei precedenti penali e se questi siano della stessa indole e in numero idoneo a escludere la tenuità.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha richiamato che, se già riconosciute in una precedente sentenza annullata su ricorso dell'imputato, non possono essere revocate al giudice del rinvio per effetto del divieto di reformatio in peius.
Principi generali sulla determinazione della pena che impongono motivazione sul calcolo della pena base e sulle riduzioni applicate; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sotto tale profilo.
Costituzione, art. 111
Richiama il principio di ragionevole durata del processo e le garanzie del giusto processo; citata a supporto dell'esigenza di motivazione e di rispetto del corretto procedimento.
Massime di principio
- Se in una prima sentenza erano state riconosciute circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato e la sentenza è stata annullata a seguito di ricorso proposto dall'imputato, il giudice del rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato né revocare quelle circostanze per effetto del divieto di reformatio in peius.
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede motivazione puntuale: il giudice deve indicare in che modo il contesto, la gravità e i precedenti penali (specificandone natura e numero) ostino alla configurabilità della tenuità, anche verificando se i precedenti siano della stessa indole del reato in corso.
- Quando la legge prevede una specifica riduzione per un rito (es. riduzione della metà per il rito abbreviato nel caso di contravvenzione), il giudice deve esplicitare nella motivazione come ha calcolato la pena base e come ha operato le riduzioni successive; l'indicazione di una somma complessiva senza illustrare il percorso logico è insufficiente.
- La carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio (pena base, applicazione/quantificazione delle attenuanti, riduzioni per il rito) è causa di cassazione e rinvio perché assicura il diritto di controllo sulla congruità della pena.
- I precedenti penali rilevanti ai fini dell'art. 131-bis devono essere valutati secondo i criteri giurisprudenziali consolidati (numero e omogeneità rispetto al reato in esame); affermazioni generiche sul 'contesto' o sui 'precedenti' senza dati concreti non sono sufficienti.
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