Cassazione Penale, Ordinanza n. 21729/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva plurimi vizi di motivazione: sosteneva che il fatto di cui al capo relativo agli stupefacenti dovesse essere qualificato come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; contestava inoltre il riconoscimento della recidiva; lamentava il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., ritenendo la motivazione apparente, di stile o comunque omessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifica e reiterativa la censura sulla lieve entità, perché non si confrontava con la motivazione di merito fondata su oltre 1.000 dosi medie ricavabili, sul controvalore della partita di circa 15.900 euro, sulle conversazioni intercettate e sulla professionalità della condotta. Ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti, e il fatto che la condotta fosse stata commessa durante l'affidamento in prova. Ha infine giudicato inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche e sull'art. 62, n. 4, c.p. perché del tutto generica e priva di confronto con la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie lieve è configurabile solo in presenza di minima offensività complessiva della condotta, da valutare secondo i parametri di quantità/qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se un indice risulta negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono.
Norma incriminatrice richiamata per uno dei capi di imputazione confermati nei giudizi di merito.
L'attenuante richiede una deduzione specifica e ancorata al caso concreto; la mera lamentela di carenza motivazionale è insufficiente in cassazione.
La recidiva può essere sorretta da precedenti specifici e recenti e dalla dimostrata persistente inclinazione a delinquere, specie se il fatto è commesso durante una misura alternativa o analogo percorso trattamentale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
I motivi di ricorso sono inammissibili se indeterminati o privi di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della lieve entità nel reato di stupefacenti deve misurarsi con tutti gli indici normativi e con la motivazione di merito; la presenza di un dato negativamente assorbente, come un rilevante numero di dosi o un elevato valore economico, può giustificare da sola l'esclusione dell'ipotesi attenuata.
- In sede di legittimità non è sufficiente denunciare una motivazione asseritamente apparente: il motivo deve confrontarsi puntualmente con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
- La recidiva può essere ritenuta congruamente motivata quando il giudice valorizzi precedenti penali numerosi, specifici e recenti, nonché elementi che mostrino una perdurante capacità delinquenziale.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulle attenuanti comuni devono essere sorrette da allegazioni concrete e non da formule di stile; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando ignori le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché l'impugnazione deve mantenere una necessaria correlazione con esse.
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