Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3366/2026 - Napoli, Sezione 2

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - del parziale diniego serbato dal Comune di Casalnuovo di Napoli sull’istanza di accesso documentale del 25.8.2025, acquisita al protocollo n. 31024/2025; - ove e per quanto possa occorrere, del verbale del 20.1.2026, nel quale l’Amministrazione resistente non ha concesso al Sig. Vincenzo Casciello, nonostante l’espressa richiesta, di prendere visione e di estrarre copia delle osservazioni trasmesse dalla controinteressata e acquisite al prot. n. 34575 del 18.9.2025 dell’Ente locale; - ove e per quanto possa occorrere, della comunicazione a mezzo PEC del 10.2.2026, con la quale il Segretario Generale del Comune di Casalnuovo di Napoli ha reiterato il diniego all’ostensione delle osservazioni acquisite al prot. n. 34575 del 18.9.2025, subordinandone l’eventuale e futura ostensione al deposito di una nuova istanza di accesso documentale

Giustizia amministrativa202601402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego, verbale e comunicazione comunale relativi all'accesso alle osservazioni presentate da una controinteressata nell'ambito di un procedimento edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, qualificandosi come conduttore dell'immobile interessato da un procedimento per la rimozione di abusi edilizi, aveva chiesto l'accesso alla documentazione posta a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune aveva consentito l'accesso agli atti già esistenti alla data dell'istanza, ma non aveva immediatamente osteso le osservazioni della controinteressata, formate e acquisite successivamente alla presentazione dell'istanza originaria. L'amministrazione aveva precisato che tale richiesta sarebbe stata trattata mediante un nuovo procedimento di accesso, con comunicazione ai controinteressati. Il ricorrente ha contestato tale condotta, deducendo l'illegittimità del parziale diniego e sostenendo che la documentazione fosse stata trasmessa soltanto nelle more del giudizio e quindi tardivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché, prima della decisione, il Comune ha trasmesso al difensore del ricorrente le osservazioni richieste, dopo avere attivato il procedimento di accesso e verificato l'assenza di opposizioni dei controinteressati. Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse opposto un diniego illegittimo: quanto agli atti già esistenti, l'accesso era stato consentito prima della proposizione del ricorso; quanto al documento sopravvenuto, era corretto trattare la richiesta come nuova istanza, ai fini delle notifiche ai controinteressati e della tutela delle loro posizioni. La successiva ostensione è quindi avvenuta nei modi e nei tempi di legge e non costituisce ammissione di un precedente inadempimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    L'azione in materia di accesso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale riguarda i documenti detenuti dall'amministrazione e richiede il rispetto delle garanzie procedimentali, incluse le comunicazioni ai controinteressati; la richiesta di documenti formatisi successivamente all'istanza originaria può essere trattata come nuova istanza.

  • art. 7, comma 2, d.P.R. 184/2006

    L'accesso non si estende automaticamente ai documenti formatisi dopo la richiesta originaria; per tali documenti occorre una distinta valutazione procedimentale, con tutela dei controinteressati.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le osservazioni della controinteressata erano state presentate nell'ambito del procedimento edilizio per la rimozione degli abusi; la norma è richiamata per individuare il procedimento nel quale il documento sopravvenuto si è formato.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso documentale si riferisce ai documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione al momento della sua presentazione; i documenti formatisi successivamente non sono automaticamente compresi nell'istanza originaria.
  • Quando la richiesta riguarda documenti sopravvenuti rispetto all'istanza originaria, l'amministrazione può trattarla come nuova domanda di accesso, attivando le garanzie procedimentali previste per i controinteressati, senza che ciò integri un diniego illegittimo.
  • Se l'amministrazione consente l'accesso agli atti già esistenti e, per quelli sopravvenuti, attiva correttamente il procedimento e li ostende dopo il decorso del termine per l'opposizione dei controinteressati, il giudizio sull'accesso diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta ostensione del documento richiesto non comporta necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: quando la soddisfazione della pretesa deriva dal corretto svolgimento della procedura e non da un precedente diniego illegittimo o inadempimento, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.