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Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa tutela cautelare, - del provvedimento (prot. n. 65493) comunicato in dato 27 gennaio 2026, con cui l’Agenzia del Demanio, in riferimento lotto 5 (CIG B7688F5508), ha escluso il Consorzio Innova dalla gara avente a oggetto “accordo quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. 36/2023, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello stato e di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del demanio, ex art. 12, comma 5, d.l. 98/2011, come convertito con l. 111/2011 e modificato dalla l.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione regionale Veneto”; - del verbale della seduta del Seggio di gara del 19 gennaio 2026; - del provvedimento (prot. n. 69188) comunicato in data 13 febbraio 2026, con cui l’Agenzia del Demanio ha rigettato l’istanza di autotutela presentata dal Consorzio Innova e confermato l’esclusione dalla gara dello stesso Consorzio; - per quanto possa occorrere, del disciplinare di gara; - per quanto possa occorrere, del modello “Domanda di partecipazione” predisposto dall’Agenzia; nonché, previa retroattiva dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente intanto stipulato, per ogni conseguente tutela risarcitoria in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 5 di una gara per accordo quadro di lavori di manutenzione, confermata con rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, consorzio tra imprese artigiane, aveva partecipato al lotto 5 designando due consorziate esecutrici e indicando quote di esecuzione del 30% e del 70%. La stazione appaltante lo ha escluso perché una delle consorziate designate possedeva la qualificazione SOA OG2 in classifica II, inferiore alla classifica IV richiesta per il lotto. Il consorzio ha dedotto: violazione dell'art. 67, comma 5, d.lgs. 36/2023, sostenendo che per i consorzi artigiani fosse sufficiente la qualificazione SOA del consorzio e che non operasse l'obbligo di qualificazione autonoma della consorziata esecutrice; violazione della lex specialis, poiché le quote indicate avrebbero riguardato l'appalto complessivo e non ciascuna categoria SOA; illegittimità del disciplinare e del modello di domanda nella parte in cui avrebbero imposto ai consorzi artigiani oneri dichiarativi propri dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari; omessa attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione dell'art. 97 d.lgs. 36/2023, per non avere consentito l'estromissione della consorziata priva del requisito dopo la presentazione dell'offerta e prima dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai lavori su beni culturali la disciplina speciale di qualificazione prevista dagli artt. 132 e 133 d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.18, la quale impone che ciascun operatore che esegue concretamente i lavori possieda la specifica qualificazione, anche se opera quale consorziata di un consorzio di cooperative o artigiano. Tale regime speciale prevale sul regime ordinario di qualificazione dei consorzi e opera ex lege, anche senza espresso richiamo nella lex specialis. Il disciplinare richiedeva inoltre l'indicazione delle categorie di lavori e delle quote di esecuzione dei singoli operatori; il modello di domanda non era in contrasto con il disciplinare e, in ogni caso, il disciplinare prevale sulla modulistica. La dichiarazione del consorzio era riferita alle categorie OG1, OG2 e OG11, sicché la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che la consorziata dovesse essere qualificata per la quota OG2 dichiarata. La diversa interpretazione prospettata dal ricorrente avrebbe determinato un'indeterminatezza incompatibile con la struttura dell'accordo quadro, non essendo previamente prevedibili gli interventi e la concreta incidenza delle diverse categorie. È stata inoltre ritenuta legittima l'esclusione del soccorso istruttorio, poiché non si trattava di una mera carenza documentale sanabile. Quanto all'art. 97 d.lgs. 36/2023, l'estromissione della consorziata dopo la presentazione dell'offerta e prima dell'aggiudicazione è consentita soltanto quando il requisito venga meno successivamente alla presentazione dell'offerta; non è invece ammessa per rimediare alla carenza originaria rilevata dalla stazione appaltante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'accordo quadro oggetto della procedura di gara.

  • art. 65, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Rileva per la disciplina dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane partecipanti alle gare.

  • art. 67 d.lgs. 36/2023

    Non consente di derogare, nel settore dei beni culturali, alla necessità che l'operatore concretamente esecutore possieda la qualificazione specialistica richiesta.

  • art. 97 d.lgs. 36/2023

    Consente l'estromissione del partecipante privo del requisito dopo la presentazione dell'offerta solo quando il requisito sia venuto meno successivamente; non permette di sanare una carenza originaria rilevata dalla stazione appaltante.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per supplire alla mancanza sostanziale della qualificazione richiesta all'operatore esecutore.

  • art. 132 d.lgs. 36/2023

    Rientra nella disciplina speciale dei contratti concernenti beni culturali tutelati.

  • art. 133 d.lgs. 36/2023

    Rinvia alla disciplina speciale dell'Allegato II.18 per i contratti relativi a beni culturali.

  • Allegato II.18, art. 4, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Prevede requisiti di qualificazione specialistica per gli interventi sui beni culturali, necessari in capo al soggetto esecutore.

  • Allegato II.18, art. 9, comma 4, d.lgs. 36/2023

    I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

    Collega la qualificazione alla concreta esecuzione dei lavori e impedisce che lavori non eseguiti dall'impresa siano utilizzati ai fini della qualificazione.

  • art. 87, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Attribuisce al disciplinare la determinazione delle regole di gara; nel caso concreto il disciplinare imponeva l'indicazione delle categorie e delle quote di esecuzione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato in relazione al principio di leale collaborazione, senza incidere sull'esito, poiché non sussisteva un obbligo di consentire la sostituzione della consorziata priva ab origine del requisito.

  • art. 9 Cost.

    Giustifica il bilanciamento tra favor partecipationis e tutela dei beni culturali, con prevalenza dell'esigenza che gli interventi siano eseguiti da operatori qualificati.

Massime di principio

  • Nel settore dei lavori riguardanti beni culturali tutelati, la qualificazione specialistica deve essere posseduta da ciascun operatore che esegue concretamente le lavorazioni, anche quando l'operatore sia consorziato di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane; la qualificazione del solo consorzio non è sufficiente.
  • La disciplina speciale di qualificazione prevista per i lavori su beni culturali opera direttamente per legge e non richiede un espresso richiamo nella lex specialis; essa prevale sulle regole ordinarie applicabili alle diverse tipologie di consorzio.
  • Quando la lex specialis richiede l'indicazione delle categorie di lavori e delle quote di esecuzione dei singoli operatori, la stazione appaltante può verificare la corrispondenza tra la quota dichiarata in una specifica categoria e la qualificazione posseduta dall'operatore designato.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare la mancanza sostanziale della qualificazione richiesta in capo all'impresa designata quale esecutrice, né per modificare ex post l'assetto sostanziale dell'offerta.
  • L'estromissione o sostituzione del partecipante privo di requisiti prevista dall'art. 97 d.lgs. 36/2023 è ammessa, dopo la presentazione dell'offerta e prima dell'aggiudicazione, quando il requisito sia venuto meno successivamente all'offerta; non è ammessa per rimediare a una carenza originaria già esistente e rilevata dalla stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di gara
RamiContratti pubbliciBeni culturali e paesaggio
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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