Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. 387/1987 e art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010; nonché per la condanna al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione (se dovuta) dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’INPS sulle diffide volte alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in congedo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Lamentavano che l’INPS avesse liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987. Dopo l’infruttuoso invio di diffide, proponevano ricorso per l’accertamento del diritto alla riliquidazione e per la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione se spettante. Deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987. L’INPS eccepiva la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo e, limitatamente a uno dei ricorrenti cessato dal servizio il 30 dicembre 2018, la prescrizione quinquennale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di decadenza, rilevando che il termine del 30 giugno non determina l’estinzione del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma è funzionale esclusivamente a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione, affermando che il termine quinquennale per il diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale. Nel merito, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, ha stabilito che l’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 non ha modificato tale disciplina, ma ne conferma l’applicazione al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’INPS è stato quindi condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sul maggiore importo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L’INPS è stato altresì condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia che cessa per età, inabilità o decesso, nonché al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Per le forze di polizia a ordinamento militare, la disposizione mantiene applicabile l’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, senza modificare il regime di calcolo dell’indennità di fine servizio.
art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
art. 16, comma 6, legge 412/1991
Concorre, unitamente all’art. 22, comma 36, legge 724/1994, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge 724/1994
Impone il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria sui maggiori importi dovuti a titolo di trattamento di fine servizio.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere liquidato in più rate, gli interessi sul maggiore importo decorrono, per le rate già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna rata.
Massime di principio
- Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno, in assenza di un’espressa previsione normativa che gli attribuisca natura decadenziale, non comporta l’estinzione del diritto ai benefici economici collegati al pensionamento, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo.
- L’art. 6-bis d.l. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, riconoscendo sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 non ha abrogato né modificato il regime dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, ma ne conferma l’applicazione al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
- Sulle somme dovute per la riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; quando il trattamento è pagato in più rate, gli interessi decorrono, per ciascuna rata scaduta, dalla relativa scadenza originaria.
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