Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida provinciale ex art. 245 d.lgs. 152/2006, nella parte in cui subordinava la partecipazione della controinteressata agli interventi di bonifica all'eventuale interruzione delle attività in corso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la diffida della Provincia di Vicenza del 28 novembre 2023 deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe riservato alla controinteressata un trattamento di favore, esonerandola dall'immediata partecipazione agli interventi di bonifica, nonostante la sostanziale identità della sua posizione rispetto a quella degli altri soggetti già coinvolti nel procedimento. La Provincia e le parti controinteressate hanno sollevato eccezioni preliminari, tra cui la carenza di interesse e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento provinciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il provvedimento provinciale del 30 marzo 2026 ha infatti ordinato alla controinteressata di partecipare agli interventi di bonifica insieme agli altri soggetti già attivatisi, eliminando la previsione della diffida impugnata che subordinava tale partecipazione all'eventuale interruzione delle attività in corso. Poiché la nuova determinazione ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente, non residuava una controversia attuale sull'atto originariamente impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme richiamate
Diffida ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006
La disposizione costituisce la base normativa della diffida provinciale relativa agli obblighi di partecipazione alle attività di bonifica.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché un provvedimento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, modificando l'assetto amministrativo contestato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che modifica l'assetto originariamente determinato e soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Quando il provvedimento sopravvenuto elimina la specifica previsione dell'atto impugnato oggetto di censura e realizza il risultato pratico richiesto dal ricorrente, non residua un interesse attuale alla decisione di annullamento dell'atto originario.
- La sopravvenienza di un atto amministrativo satisfattivo deve essere valutata con riferimento alla concreta pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non soltanto alla permanenza formale dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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