Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento provinciale del 28 novembre 2023 che individuava una società quale corresponsabile della contaminazione del sito ex Miteni, limitandosi a imporle di proseguire le attività di bonifica solo in caso di interruzione delle attività in corso e previa comunicazione dell’ente
Esito
Favorevole al ricorrente (corresponsabile ambientale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, il provvedimento con cui la Provincia di Vicenza aveva individuato Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. quale ulteriore corresponsabile della contaminazione del sito ex Miteni, senza ordinarle di partecipare immediatamente agli interventi di messa in sicurezza e bonifica insieme agli altri soggetti già individuati. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e seguenti, 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 e del principio "chi inquina paga"; difetto assoluto di attribuzione; difetto dei presupposti; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca tra il provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 1 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di imparzialità, deducendo disparità di trattamento rispetto agli altri corresponsabili, nonché la violazione dell’art. 192, par. 2, TFUE, della direttiva 2004/35/CE e degli artt. 3-ter, 244, 245 e 311 del d.lgs. 152/2006. La Provincia e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività diretta e l’improcedibilità per sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento; la controinteressata ha anche dedotto l’inammissibilità derivante dall’opposizione al ricorso straordinario proposta da un soggetto cointeressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. L’adozione, il 30 marzo 2026, di un successivo provvedimento provinciale che intimava alla società individuata come corresponsabile di partecipare, una volta approvato il progetto di bonifica, alle attività e agli interventi di bonifica insieme ai soggetti già attivatisi ha soddisfatto il bene della vita perseguito dalla ricorrente, consistente nel coinvolgimento della società nella bonifica. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità tecnico-giuridica della controversia e della definizione del giudizio per effetto di una sopravvenienza, anziché di una pronuncia sul merito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di una sopravvenienza, la parte consegue integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso.
artt. 242 e seguenti d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati dai motivi di ricorso con riguardo agli obblighi e agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.
art. 244 d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi della Provincia nei confronti dei soggetti individuati come responsabili della contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa della diffida provinciale e dell’individuazione dei soggetti coinvolti nella bonifica.
art. 1 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa e alla dedotta disparità di trattamento.
art. 192, paragrafo 2, TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura fondata sul principio eurounitario "chi inquina paga".
direttiva 2004/35/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata dalla ricorrente in materia di responsabilità ambientale e principio "chi inquina paga".
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un successivo provvedimento amministrativo attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito con l’impugnazione, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito dell’atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa sostanziale deve essere valutata in concreto rispetto all’utilità perseguita dal ricorrente, anche quando il nuovo assetto amministrativo intervenga dopo la proposizione del ricorso e incida sul medesimo rapporto amministrativo.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e non mediante una decisione sui motivi, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia e delle circostanze concrete della definizione.
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