Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti fiscali relativi all'anno d'imposta 2005 emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di noleggio di imbarcazioni e, in via derivata, nei confronti dei due soci. L'Ufficio, sulla base di indagini bancarie e della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva contestato maggiori ricavi e operazioni IVA non dichiarate, irrogando anche sanzioni. In primo grado la commissione tributaria aveva accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo in via forfettaria costi nella misura del 60% dei ricavi presunti e rideterminando la pretesa. In appello l'Agenzia aveva impugnato tale soluzione, sostenendo che l'onere di provare i costi incombeva sui contribuenti e che non era stata data prova idonea. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita inammissibilità degli appelli dell'Ufficio per vizi di notifica, in particolare per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa dopo la consegna degli atti al portiere; 2) nullità per violazione dell'art. 335 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per non avere la CTR riunito i giudizi di appello dell'Ufficio con quelli proposti dai contribuenti contro le stesse sentenze di primo grado; 3) violazione di norme sostanziali in materia di accertamento tributario e IVA, per avere la CTR negato la possibilità di riconoscere, anche in via presuntiva e forfettaria, i costi di produzione correlati ai maggiori ricavi accertati tramite indagini bancarie.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto valida la notifica degli appelli dell'Ufficio, valorizzando le relate redatte dal messo notificatore, che fanno piena prova fino a querela di falso anche della spedizione delle raccomandate informative; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla mancata riunione, poiché la riunione ex art. 335 c.p.c. ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina, di per sé, improcedibilità o nullità del giudizio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in presenza di accertamento fondato su prelevamenti bancari non giustificati e sulla presunzione legale di ricavi occultati, il contribuente imprenditore può offrire prova presuntiva contraria dell'esistenza di costi di produzione, anche mediante una loro quantificazione percentuale forfettaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la rideterminazione del reddito imponibile della società e, conseguentemente, dei soci, con eventuale uso di consulenza tecnica d'ufficio.
Norme richiamate
La consegna dell'atto al portiere deve essere accompagnata dall'invio della raccomandata informativa; la prova di tale adempimento può risultare dalla relata di notifica redatta dal messo notificatore, che fa fede fino a querela di falso.
La riunione delle impugnazioni avverso la medesima sentenza è un provvedimento ordinatorio; la sua mancata adozione non determina improcedibilità delle altre impugnazioni né nullità del giudizio.
art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie non giustificate consentono l'accertamento presuntivo di ricavi non contabilizzati; il contribuente può però contrastare la presunzione con prova contraria anche presuntiva sui costi correlati.
art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo come norma in tema di accertamento IVA.
art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo come norma in tema di rettifica e accertamento IVA.
art. 55 del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo come norma in tema di accertamento induttivo IVA.
art. 23 del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo come norma invocata dai ricorrenti.
art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo come norma sull'accertamento induttivo dei redditi.
Richiamato nel motivo per censurare l'asserito uso di valutazioni equitative da parte del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo in relazione alla dedotta violazione del giusto processo e della ragionevole durata/completezza del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto viene eseguita mediante consegna al portiere e la relata del pubblico ufficiale attesta l'invio della raccomandata informativa, tale attestazione fa piena prova dell'attività svolta fino a querela di falso; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva della mancata produzione di ulteriori documenti.
- La mancata riunione di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza non integra, di regola, una causa di nullità del giudizio, poiché la riunione ex art. 335 c.p.c. ha natura ordinatoria e non è assistita da sanzione processuale espressa.
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie e su presunzioni di ricavi occultati, il contribuente imprenditore può contrastare la presunzione legale anche mediante prova presuntiva contraria dell'esistenza di costi di produzione correlati ai maggiori ricavi.
- La quantificazione dei costi deducibili correlati a ricavi accertati induttivamente può avvenire in via percentuale forfettaria, ove il contribuente non disponga di documentazione analitica ma offra un supporto probatorio presuntivo idoneo.
- Il giudice di merito non può escludere in astratto la deducibilità di costi presunti solo perché non documentati analiticamente, se il quadro probatorio consente una loro ragionevole determinazione in via presuntiva.
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