Cassazione Civile, Ordinanza n. 10701/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto, per l'anno d'imposta 2013, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro di trasmissione dati e, in solido, del bookmaker estero per cui il centro operava, qualificato come coobbligato. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto l'appello, articolando otto motivi: in via pregiudiziale ha chiesto sospensione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; ha dedotto inoltre l'illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; ha censurato la sentenza per violazione della disciplina interna e unionale sull'imposta unica, contestando il presupposto soggettivo in capo al CTD, il presupposto territoriale, la compatibilità con il diritto UE e il legittimo affidamento; ha poi invocato l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE per escludere l'applicabilità del tributo; ha lamentato omessa pronuncia sull'esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa; infine ha contestato la liquidazione delle spese di secondo grado in favore dell'Agenzia e il mancato ricorso alla compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità di trattazione in pubblica udienza e ha negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale e costituzionale. Nel merito, ha dichiarato infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'atto impositivo, rilevando che non esiste una previsione che imponga la redazione nella lingua del destinatario e che il contribuente non aveva dimostrato un effettivo pregiudizio difensivo. Ha quindi respinto le censure relative ai presupposti dell'imposta unica, affermando che per l'anno 2013 il bookmaker estero è soggetto passivo in solido, che la territorialità del tributo è ancorata alla prestazione del servizio di gioco e alla raccolta delle scommesse svolte in Italia, e che non vi è violazione del diritto UE né del legittimo affidamento. Ha inoltre escluso che l'imposta unica sia un tributo armonizzato vietato dall'art. 401 della direttiva IVA. Ha infine ritenuto corretta la condanna alle spese in favore dell'Agenzia, applicabile anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari, e ha giudicato inammissibile la doglianza sulla mancata compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
non è stato ravvisato alcun bisogno di rinvio pregiudiziale, perché i principi applicabili risultavano già chiariti dalla giurisprudenza unionale e interna
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti, se non vi è discriminazione e la restrizione è giustificata
art. 57 TFUE
richiamato insieme all'art. 56 TFUE nella richiesta di rinvio, ma non ritenuto rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso
art. 52 TFUE
richiamato nella richiesta di rinvio, ma la Corte ha ritenuto la questione non necessaria ai fini della decisione
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non aver potuto comprendere il contenuto dell'atto
va interpretato, per effetto della norma interpretativa del 2010, nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi ubicati all'estero, con solidarietà del mandante estero
art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220/2010
ha chiarito l'ambito soggettivo dell'imposta unica, includendo i gestori per conto proprio o di terzi anche esteri, e prevedendo la solidarietà del mandante
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato dal ricorrente per il presunto limite territoriale, ma la Corte ha ritenuto che l'imposta colpisca le attività di gioco svolte in Italia anche se il contratto di scommessa coinvolge un operatore estero
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari
la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo la questione delle obiettive condizioni di incertezza già risolta e comunque non decisiva per il 2013
non applicabile l'esimente per obiettive condizioni di incertezza, poiché per il periodo d'imposta 2013 la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro normativo
art. 5, comma 1, L. 472/1997
invocato per l'esimente sanzionatoria, ma escluso per mancanza di obiettiva incertezza normativa nel periodo considerato
art. 6, comma 2, L. 472/1997
invocato dalla ricorrente in tema di non punibilità per obiettiva incertezza, ma non ritenuto applicabile
l'esimente non opera perché la disposizione interpretativa del 2010 aveva eliminato ogni incertezza per le annualità successive
artt. 12 e 15 del d.lgs. 546/1992
riconoscono la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla legge
la condanna alle spese segue la soccombenza e la relativa liquidazione è stata ritenuta corretta
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è la prestazione del servizio di gioco e la raccolta delle scommesse sul territorio italiano, non la sola conclusione del contratto di scommessa in sé.
- Per le annualità successive alla legge interpretativa del 2010, soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, ivi compresi gli operatori stabiliti all'estero; il mandante estero risponde in solido.
- La disciplina nazionale dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, quando si applica indifferentemente agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.
- La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità dell'atto, se il contribuente non prova di non aver potuto conoscerne il contenuto e non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
- L'art. 401 della direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di prevedere un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse distinto dall'IVA, purché non abbia natura di imposta sul volume d'affari.
- L'esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa non opera quando una norma interpretativa abbia già chiarito il regime applicabile per il periodo d'imposta controverso.
- In tema di spese del contenzioso tributario, l'amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi previsti dalla legge; la compensazione resta una valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La rinuncia al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è giustificata quando la questione è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
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