Cassazione Civile, Ordinanza n. 09431/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale l'agente aveva chiesto il pagamento di provvigioni maturate, il risarcimento per asserita giusta causa di recesso e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, ritenendo che l'attività fosse svolta non in forma prevalentemente personale, ma attraverso una struttura imprenditoriale autonoma di non modeste dimensioni, con più collaboratori e ripartizione di aree territoriali. Con il regolamento di competenza, il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c., sostenendo che dalle risultanze istruttorie emergesse invece la prevalenza dell'esercizio personale dell'attività e che, quindi, la controversia dovesse rientrare nella competenza del giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha affermato che, ai fini dell'art. 409 n. 3 c.p.c., il rapporto di agenzia rientra nella competenza del giudice del lavoro solo se si concretizza in una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Nel caso concreto, la presenza di una rete di collaboratori, la loro remunerazione da parte dell'agente, l'assegnazione di distinte aree operative e il supporto di tecnici hanno evidenziato un'organizzazione imprenditoriale autonoma, incompatibile con la prevalenza della prestazione personale tipica dell'agenzia parasubordinata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state compensate/nulla sulle spese nel dispositivo.
Norme richiamate
richiamato per individuare il mezzo processuale di regolamento di competenza in presenza di clausola compromissoria e questione sulla competenza.
delimita la competenza del giudice del lavoro ai rapporti di agenzia solo quando la prestazione sia continuativa, coordinata e prevalentemente personale; se l'attività è organizzata in forma imprenditoriale, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
richiamati come base del regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente in primo grado.
norma posta a fondamento della domanda di indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le conclusioni del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza consente alla Corte di cassazione di riesaminare anche gli elementi di fatto utili già acquisiti al processo, senza essere vincolata al solo contenuto della decisione impugnata o alle sole questioni devolute dal ricorrente.
- Ai fini dell'art. 409 n. 3 c.p.c., il rapporto di agenzia è attratto nella competenza del giudice del lavoro soltanto se la prestazione dell'agente è continuativa, coordinata e prevalentemente personale; quando l'attività sia svolta mediante un'organizzazione imprenditoriale autonoma, viene meno il presupposto della parasubordinazione rilevante per il rito del lavoro.
- La prevalenza della componente personale deve essere esclusa quando il contributo dell'agente all'attività caratteristica sia inferiore a quello fornito alla gestione, organizzazione e coordinamento di una struttura di collaboratori e mezzi, perché in tal caso l'attività assume rilievo imprenditoriale autonomo.
- L'esistenza di una rete di collaboratori, l'assegnazione di aree territoriali, la remunerazione dei collaboratori da parte dell'agente e l'apporto di tecnici possono costituire indici decisivi di organizzazione imprenditoriale incompatibile con la competenza del giudice del lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09354/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09359/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09363/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09365/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →