Cassazione Civile, Ordinanza n. 22135/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'inadempimento, da parte della società datrice, di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e aveva condannato la società alla riassunzione dei lavoratori nonché al pagamento delle retribuzioni dal 12 aprile 2008. Nel giudizio successivo, i lavoratori hanno chiesto il pagamento delle somme maturate sino alla data di deposito della nuova decisione, sostenendo che la mancata riassunzione non avesse fatto venir meno il loro diritto alle retribuzioni. La società resistente ha dedotto che l'attività alberghiera era cessata il 31 ottobre 2010, con conseguente estinzione dell'obbligazione di riassunzione. I lavoratori hanno impugnato in cassazione la decisione della corte territoriale con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere escluso la responsabilità solidale della società proprietaria dell'immobile, ritenuta estranea ai rapporti di lavoro; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla asserita circolarità dei rapporti tra le società; 3) violazione degli artt. 1324, 1362 e 1371 c.c. per non avere qualificato la comunicazione del 29 aprile 2011 come licenziamento, ma solo come dichiarazione di impossibilità di eseguire la riassunzione; 4) violazione degli artt. 111 e 269 c.p.c. per la mancata autorizzazione alla chiamata in causa di terzi (altre società), ritenuti potenzialmente coinvolti nei rapporti societari e locatizi. La società controricorrente ha proposto anche ricorso incidentale tardivo, lamentando, con riferimento agli artt. 1256 e 1346 c.c., che non fosse stata correttamente valutata la cessazione dell'attività al 31 ottobre 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendolo complessivamente inammissibile o comunque infondato nei singoli motivi, perché le censure tendevano a una nuova valutazione del merito o non si confrontavano con la motivazione della corte d'appello. In particolare, ha confermato che non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento della società proprietaria nella gestione dell'attività alberghiera o un collegamento funzionale con la datrice di lavoro; ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata specificazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso; ha giudicato inconferente la tesi del licenziamento, poiché la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la prosecuzione del rapporto e l'obbligo retributivo; ha infine escluso sindacabilità della mancata chiamata dei terzi, in quanto il relativo provvedimento è discrezionale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inefficace perché tardivo e dipendente dal ricorso principale, che era stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la dedotta successione o responsabilità solidale non può essere affermata in assenza di elementi fattuali che dimostrino il coinvolgimento della società nella gestione dell'attività e il collegamento funzionale con il datore di lavoro originario
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio
la qualificazione di una comunicazione come licenziamento richiede di confrontarsi con il contenuto dell'atto e con il contesto fattuale accertato; non è sufficiente una diversa lettura meramente assertiva
non è utilmente denunciabile il diniego della chiamata di terzi quando il giudice di merito abbia escluso il presupposto fattuale del relativo coinvolgimento
la censura non può tradursi in una richiesta di nuova istruzione o di diversa ricostruzione del fatto senza specificare il fatto decisivo e la sua incidenza sull'esito
l'autorizzazione alla chiamata del terzo è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, ma senza incidenza sull'esito per l'inefficacia del ricorso tardivo
richiamato nel ricorso incidentale, senza esame nel merito per la dichiarata inefficacia dell'impugnazione
art. 325, secondo comma, c.p.c.
il ricorso incidentale proposto oltre tale termine è tardivo
oltre il termine lungo, il ricorso incidentale è tardivo
art. 371, secondo comma, c.p.c.
il rispetto del termine per il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione non sana la tardività rispetto ai termini di impugnazione
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendone i presupposti, comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico trascurato, la sua discussione tra le parti e la sua decisività certa sull'esito della lite; non è consentita una mera sollecitazione a rivalutare le prove.
- La qualificazione di un atto come licenziamento non dipende dal solo nomen iuris prospettato dalla parte, ma dal contenuto dell'atto e dal contesto accertato dal giudice di merito; se la decisione impugnata valorizza la prosecuzione del rapporto e l'assenza di un recesso, la diversa qualificazione è inconferente.
- La responsabilità o solidarietà di una società rispetto ai rapporti di lavoro può essere esclusa quando non siano stati allegati e provati elementi idonei a dimostrarne il coinvolgimento nella gestione dell'impresa o un collegamento funzionale con il datore di lavoro.
- Il provvedimento del giudice di merito che autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo, quando fondato su valutazioni discrezionali e sulla ricostruzione dei fatti di causa, non è normalmente sindacabile in cassazione.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile; in tal caso la soccombenza processuale resta imputabile alla sola parte che ha proposto l'impugnazione principale.
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