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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05905/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 un atto di conferimento di ramo aziendale in una società partecipata come cessione di singoli beni, con conseguente tassazione proporzionale. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTR aveva confermato la pretesa erariale. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza d'appello con la relata di notificazione, non risultando neppure indicato che tale documento fosse nel fascicolo d'ufficio. La società ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente escluso la presenza nel fascicolo d'ufficio della relata di notifica, che sarebbe invece risultata per tabulas. L'Agenzia ha resistito sostenendo l'inammissibilità del rimedio e la correttezza dell'improcedibilità, evidenziando che il ricorso mirava in sostanza a una nuova valutazione dell'onere di deposito e della documentazione rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, osservando che la doglianza atteneva in realtà all'interpretazione e all'applicazione delle norme sull'onere di deposito ex art. 369 c.p.c., non a un’erronea percezione di un dato processuale incontestato. Ha quindi confermato l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, in assenza di acquisizione del fascicolo d'ufficio o di deposito della relata da parte del controricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato solo quale norma in base alla quale l'amministrazione aveva riqualificato l'atto ai fini dell'imposta di registro; la Corte non entra nel merito della questione tributaria in questa sede

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    l'omesso deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità, salvo che tale documentazione sia comunque nella disponibilità della Corte per acquisizione del fascicolo d'ufficio o deposito della controparte nei casi consentiti

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, e non in un errore di interpretazione o di valutazione giuridica

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    il deposito della documentazione da parte del controricorrente nel termine previsto può rendere non operante l'improcedibilità

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'onere di specificità del ricorso, che richiede l'indicazione degli atti processuali su cui esso si fonda e della loro collocazione

  • art. 325 c.p.c.

    evocato per il collegamento tra notificazione del provvedimento e decorrenza del termine breve per impugnare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • artt. 38 e 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione al deposito presso la segreteria della CTR della copia autentica della sentenza notificata

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012

    richiamato quanto alle attestazioni di conformità delle copie analogiche di atti e provvedimenti del processo telematico

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione non è esclusa se la relativa documentazione non risulta effettivamente nella disponibilità della Corte entro i termini di legge; non basta la mera allegazione della sua esistenza in altri atti o la generica non contestazione della controparte.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere invocato quando la censura investe la corretta interpretazione delle norme processuali o la valutazione dell'adempimento degli oneri di produzione documentale, perché in tal caso non vi è errore di fatto, ma questione giuridica.
  • L'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. è soddisfatto solo se la Corte possa verificare tempestivamente la notificazione della sentenza impugnata attraverso la documentazione prodotta dal ricorrente, dal controricorrente o acquisita con rituale trasmissione del fascicolo d'ufficio; in difetto, la sanzione dell'improcedibilità resta applicabile.
  • La mera presenza della sentenza o di documenti nel fascicolo di merito non esonera il ricorrente dall'onere di specifica indicazione e produzione quando la Corte di cassazione non abbia concretamente acquisito quel fascicolo o la documentazione rilevante non sia altrimenti disponibile.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario un elevato grado di specificità nell'indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano i motivi, comprensivo della loro collocazione processuale, poiché tale requisito serve a consentire il controllo sulla ritualità e tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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