Cassazione Civile, Ordinanza n. 14111/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione negoziale tra una compagine di privati e una società immobiliare, articolata in una scrittura del 18 febbraio 2003 e in una successiva del 3 aprile 2008, nella quale i ricorrenti sostenevano di aver ceduto quote sociali e immobili in cambio dell'attribuzione di tre appartamenti da realizzare in un complesso edilizio. In primo grado essi chiedevano l'accertamento della proprietà dei tre appartamenti; in subordine, il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., previo pagamento del residuo prezzo; inoltre, invocavano la compensazione di un credito di euro 312.000 derivante dalla surrogazione nella posizione creditoria della banca. La società resistente, invece, sosteneva che gli accordi fossero solo preparatori e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre a varie ulteriori condanne economiche. La Corte d'appello aveva già qualificato le scritture come mera puntuazione/minuta e aveva ritenuto che la successiva alienazione di un bene rilevante a terzi dimostrasse lo scioglimento dell'operazione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 1552 c.c. e norme sull'interpretazione del contratto, perché la scrittura del 18 febbraio 2003 sarebbe stata una permuta con effetti reali, o comunque un preliminare vincolante; violazione dell'art. 2932 c.c., per il mancato accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica; violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente; e, in via derivata, censura alla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché i ricorrenti si erano limitati a proporre una lettura alternativa della vicenda negoziale senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, mentre la decisione di merito era congruamente motivata nel qualificare le scritture come mere puntuazioni o minute di contratto, cioè accordi preparatori privi di immediata efficacia traslativa o di obbligo attuale di trasferimento. La Corte ha aggiunto che, anche a voler ritenere la presenza di elementi sufficienti per una permuta di cosa presente contro cosa futura o per un obbligo a contrarre, l'esito non mutava, perché il comportamento successivo delle parti e la vendita autonoma di uno dei cespiti principali deponevano contro la volontà di vincolarsi definitivamente. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché la motivazione della sentenza d'appello era stata giudicata tutt'altro che apparente, avendo indicato il percorso logico e il quadro probatorio posti a base della qualificazione negoziale. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse/autonomia, essendo la censura sulle spese meramente consequenziale ai motivi principali. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1552 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell'accordo come permuta; la Corte esclude che le scritture integrassero una permuta efficace, valorizzando invece la loro natura preparatoria.
art. 1321 c.c.
richiamato in combinazione con le norme sull'interpretazione e sulla formazione del contratto per sostenere l'esistenza di un vincolo negoziale.
art. 1362 c.c.
richiamato dai ricorrenti per censurare l'interpretazione del contenuto negoziale; la Corte ribadisce che la doglianza si risolveva in una diversa lettura del fatto.
art. 1376 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'immediato effetto traslativo della permuta; la Corte non lo applica perché esclude che vi fosse un contratto definitivo.
art. 1472 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la validità della cosa futura come oggetto di permuta; la Corte non ne accoglie la prospettazione per mancanza di volontà contrattuale definitiva.
art. 2932 c.c.
richiamato quale base della domanda subordinata di esecuzione in forma specifica; la Corte conferma il rigetto perché mancava un preliminare vincolante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale; la Corte osserva che la censura era solo una diversa interpretazione dei fatti e del contratto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre il vizio di motivazione/violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; la Corte esclude la motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
invocato per lamentare la mancanza di una motivazione sufficiente; la Corte ritiene invece la motivazione chiaramente intellegibile.
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte rileva che la sentenza d'appello esponeva il percorso logico decisorio.
art. 336, primo comma, c.p.c.
richiamato in tema di effetto espansivo interno: la Corte osserva che il capo sulle spese si cadrebbe automaticamente ove fossero caduti i capi principali, sicché la censura autonoma era priva di interesse.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base procedurale della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura come minuta/puntuazione, contratto preliminare o contratto definitivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione realmente incongrua, non mediante la mera proposta di una diversa lettura dell'assetto negoziale.
- Nei contratti a formazione progressiva, la minuta può essere considerata prova di un contratto già concluso solo se contiene gli elementi essenziali dell'accordo e risulta univoco il comportamento successivo delle parti in senso esecutivo; se invece i comportamenti successivi mostrano la stipula autonoma di singoli atti e la disponibilità delle parti a rimettere a future intese le modalità attuative, la natura preparatoria dell'accordo resta confermata.
- La vendita autonoma, a terzi, di uno dei beni che dovevano costituire la principale contropartita dell'operazione può costituire un indice forte dell'assenza di un vincolo negoziale definitivo e della sopravvenuta volontà di non dare esecuzione allo scambio programmato.
- La deduzione del vizio di motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; se il giudice individua gli elementi di fatto e la logica che lo hanno condotto alla decisione, il motivo è infondato anche se la parte ritiene preferibile un'interpretazione diversa.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando è formulata solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei motivi principali e non presenta autonoma impugnazione, essendo la regolazione delle spese automaticamente travolta dall'eventuale riforma delle statuizioni di merito.
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