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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14111/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione negoziale tra una compagine di privati e una società immobiliare, articolata in una scrittura del 18 febbraio 2003 e in una successiva del 3 aprile 2008, nella quale i ricorrenti sostenevano di aver ceduto quote sociali e immobili in cambio dell'attribuzione di tre appartamenti da realizzare in un complesso edilizio. In primo grado essi chiedevano l'accertamento della proprietà dei tre appartamenti; in subordine, il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., previo pagamento del residuo prezzo; inoltre, invocavano la compensazione di un credito di euro 312.000 derivante dalla surrogazione nella posizione creditoria della banca. La società resistente, invece, sosteneva che gli accordi fossero solo preparatori e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre a varie ulteriori condanne economiche. La Corte d'appello aveva già qualificato le scritture come mera puntuazione/minuta e aveva ritenuto che la successiva alienazione di un bene rilevante a terzi dimostrasse lo scioglimento dell'operazione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 1552 c.c. e norme sull'interpretazione del contratto, perché la scrittura del 18 febbraio 2003 sarebbe stata una permuta con effetti reali, o comunque un preliminare vincolante; violazione dell'art. 2932 c.c., per il mancato accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica; violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente; e, in via derivata, censura alla condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché i ricorrenti si erano limitati a proporre una lettura alternativa della vicenda negoziale senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, mentre la decisione di merito era congruamente motivata nel qualificare le scritture come mere puntuazioni o minute di contratto, cioè accordi preparatori privi di immediata efficacia traslativa o di obbligo attuale di trasferimento. La Corte ha aggiunto che, anche a voler ritenere la presenza di elementi sufficienti per una permuta di cosa presente contro cosa futura o per un obbligo a contrarre, l'esito non mutava, perché il comportamento successivo delle parti e la vendita autonoma di uno dei cespiti principali deponevano contro la volontà di vincolarsi definitivamente. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché la motivazione della sentenza d'appello era stata giudicata tutt'altro che apparente, avendo indicato il percorso logico e il quadro probatorio posti a base della qualificazione negoziale. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse/autonomia, essendo la censura sulle spese meramente consequenziale ai motivi principali. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1552 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell'accordo come permuta; la Corte esclude che le scritture integrassero una permuta efficace, valorizzando invece la loro natura preparatoria.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato in combinazione con le norme sull'interpretazione e sulla formazione del contratto per sostenere l'esistenza di un vincolo negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare l'interpretazione del contenuto negoziale; la Corte ribadisce che la doglianza si risolveva in una diversa lettura del fatto.

  • art. 1376 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'immediato effetto traslativo della permuta; la Corte non lo applica perché esclude che vi fosse un contratto definitivo.

  • art. 1472 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la validità della cosa futura come oggetto di permuta; la Corte non ne accoglie la prospettazione per mancanza di volontà contrattuale definitiva.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale base della domanda subordinata di esecuzione in forma specifica; la Corte conferma il rigetto perché mancava un preliminare vincolante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale; la Corte osserva che la censura era solo una diversa interpretazione dei fatti e del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre il vizio di motivazione/violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; la Corte esclude la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare la mancanza di una motivazione sufficiente; la Corte ritiene invece la motivazione chiaramente intellegibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte rileva che la sentenza d'appello esponeva il percorso logico decisorio.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di effetto espansivo interno: la Corte osserva che il capo sulle spese si cadrebbe automaticamente ove fossero caduti i capi principali, sicché la censura autonoma era priva di interesse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base procedurale della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di una scrittura come minuta/puntuazione, contratto preliminare o contratto definitivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione realmente incongrua, non mediante la mera proposta di una diversa lettura dell'assetto negoziale.
  • Nei contratti a formazione progressiva, la minuta può essere considerata prova di un contratto già concluso solo se contiene gli elementi essenziali dell'accordo e risulta univoco il comportamento successivo delle parti in senso esecutivo; se invece i comportamenti successivi mostrano la stipula autonoma di singoli atti e la disponibilità delle parti a rimettere a future intese le modalità attuative, la natura preparatoria dell'accordo resta confermata.
  • La vendita autonoma, a terzi, di uno dei beni che dovevano costituire la principale contropartita dell'operazione può costituire un indice forte dell'assenza di un vincolo negoziale definitivo e della sopravvenuta volontà di non dare esecuzione allo scambio programmato.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; se il giudice individua gli elementi di fatto e la logica che lo hanno condotto alla decisione, il motivo è infondato anche se la parte ritiene preferibile un'interpretazione diversa.
  • Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando è formulata solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei motivi principali e non presenta autonoma impugnazione, essendo la regolazione delle spese automaticamente travolta dall'eventuale riforma delle statuizioni di merito.

Come è indicizzato

MateriePermutaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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