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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20577/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione scolastica e aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti. Il Tribunale aveva rigettato; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte, riconoscendo l'anzianità di servizio utile, con conseguente inquadramento stipendiale e differenze retributive, ma senza riconoscere il risarcimento richiesto. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione della disciplina europea e interna sul lavoro a termine, sostenendo che la stabilizzazione ottenuta attraverso procedura selettiva/concorso per titoli ed esami non avrebbe potuto escludere il risarcimento del danno comunitario; 2) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del regime italiano del precariato scolastico con la clausola 5 dell'accordo quadro, la clausola 4 e il principio di non discriminazione; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112 e 437 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso su una questione non proposta e avrebbe omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura era generica: la sentenza impugnata aveva affermato che la stabilizzazione era avvenuta tramite pregressi strumenti selettivi e concorsuali oppure ai sensi della legge n. 107/2015, mentre la ricorrente si era limitata a dedurre in modo apodittico l'immissione in ruolo soltanto per concorso per titoli ed esami. Il secondo motivo è stato respinto perché la questione era già stata sostanzialmente risolta dalla giurisprudenza della CGUE, in particolare dalla sentenza Rossato, che esclude in via generale un diritto automatico al risarcimento quando la trasformazione/stabilizzazione del rapporto costituisca misura adeguata e non sia incerta o aleatoria; perciò non era necessario un nuovo rinvio pregiudiziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la mancata attribuzione del risarcimento in presenza della sopravvenuta stabilizzazione, circostanza non contestata, e ha escluso l'interesse della ricorrente a dolersi della mancata pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, essendo il suo appello stato accolto solo in parte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte eurounitaria di disciplina del lavoro a tempo determinato e del divieto di abuso nella successione dei contratti.

  • Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    clausola 1, lett. b; clausola 2, punto 1; clausola 4; clausola 5, punto 1 e punto 2

    la clausola 5 non impone necessariamente un cumulo tra trasformazione del rapporto e risarcimento; la trasformazione può costituire misura sanzionatoria adeguata se non incerta, imprevedibile o aleatoria.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    artt. 1, 4, 5, commi 4 e 4-bis, 10 e 11

    richiamato quale disciplina interna del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico.

  • L. n. 124 del 1999

    richiamata in combinato disposto con la disciplina del lavoro a termine scolastico.

  • L. n. 107 del 2015

    considerata dalla Corte come normativa del piano straordinario di assunzioni, idonea a rendere la stabilizzazione una misura non aleatoria e non imprevedibile.

  • d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato come disposizione relativa ai procedimenti di immissione in ruolo dei docenti.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare l'interesse e la legittimazione alla censura sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un preteso ultrapetita della Corte d'appello.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione d'appello nel rito del lavoro.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la mera reiterazione illegittima di contratti a termine non comporta automaticamente, dopo la successiva stabilizzazione del lavoratore, un diritto ulteriore al risarcimento del danno: la stabilizzazione può costituire di per sé misura satisfattiva e sanzionatoria adeguata, se è effettiva e causalmente riconducibile all'abuso.
  • Ai fini della compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rileva che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non sia incerta, imprevedibile o aleatoria; quando la stabilizzazione avvenga in base a un piano straordinario o a misure specificamente orientate al superamento del precariato, il risarcimento non è imposto in via cumulativa.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa sia già stata sostanzialmente decisa dalla Corte di giustizia o quando la corretta applicazione del diritto dell'Unione non lasci adito a ragionevoli dubbi.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una contestazione generica o apodittica dei fatti posti a base della decisione è inammissibile.
  • La parte che abbia ottenuto un accoglimento, sia pure parziale, in appello può essere priva di interesse a dolersi della mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, ove la decisione di merito abbia già tenuto conto delle sopravvenienze rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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