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Parere

Parere n. 298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS- del 28 dicembre 2023 di non accoglimento dell’istanza di reintegrazione nel grado.

Giustizia amministrativa202400172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento del decreto dirigenziale del 28 dicembre 2023 di rigetto dell'istanza di reintegrazione nel grado perduto per rimozione disciplinare

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della difesa ha respinto la sua nuova istanza di reintegrazione nel grado. La perdita del grado era stata disposta nel 1992 a seguito di una condanna, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per concorso in concussione. Il ricorrente ha dedotto, in termini non articolati in puntuali motivi, l'illegittimità del diniego per eccesso di potere e carenza dei presupposti, valorizzando il tempo trascorso, la condotta civile successiva e i pareri favorevoli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il nuovo diniego avrebbe dovuto essere impugnato mediante motivi aggiunti nel giudizio già pendente davanti al TAR Calabria contro il precedente diniego, e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza. La questione centrale riguarda la necessità della previa sentenza di riabilitazione penale e del parere favorevole della Corte militare d'appello ai fini della reintegrazione nel grado, nonché il significato del requisito dell'ottima condotta morale e civile e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità ministeriale. In base all'art. 871, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, quando la perdita del grado è stata disposta disciplinarmente in conseguenza di una condotta penale, la reintegrazione non può avvenire prima che sia intervenuta una sentenza di riabilitazione. Tale requisito non può essere sostituito da altri strumenti di estinzione del reato. La Corte militare d'appello aveva espresso parere negativo proprio per la mancanza della riabilitazione, sicché difettava un presupposto necessario per l'accoglimento dell'istanza. Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ottima condotta morale e civile richiesta dall'art. 871 costituisce requisito ulteriore rispetto alla mera buona condotta e implica la certezza della riacquisizione delle peculiari qualità morali proprie dello status militare. Anche le censure relative alla motivazione sono state ritenute infondate, poiché la motivazione può risultare dall'esame coordinato degli atti del procedimento e può essere resa ob relationem, purché l'atto richiamato sia conoscibile dal destinatario. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Art. 871 d.lgs. n. 66/2010 - Necessità della riabilitazione

Quando la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condotta penale, la reintegrazione nel grado richiede necessariamente una preventiva sentenza di riabilitazione. Altri strumenti di estinzione del reato non sono idonei a sostituire tale requisito.

Art. 871 d.lgs. n. 66/2010 - Ottima condotta morale e civile

Il requisito dell'ottima condotta morale e civile è distinto e ulteriore rispetto alla semplice buona condotta e richiede la certezza della riacquisizione delle spiccate qualità morali necessarie per lo status militare e per l'adempimento dei doveri connessi al grado.

Articoli 670, 671 e 674 d.P.R. n. 90/2010 - Parere della Corte militare d'appello

La reintegrazione presuppone il parere favorevole della Corte militare d'appello. Il Ministro della difesa può discostarsi dal parere della Corte soltanto quando questo sia favorevole all'accoglimento della domanda; non può quindi superare autonomamente un parere negativo.

Motivazione del provvedimento - Motivazione ob relationem

L'obbligo di motivazione è assolto quando le ragioni della decisione risultano dalla lettura complessiva degli atti delle diverse fasi procedimentali, anche mediante rinvio al contenuto argomentativo di altro atto, purché quest'ultimo sia reso disponibile al destinatario.

Norme richiamate

  • art. 871 d.lgs. n. 66/2010

    La reintegrazione nel grado per il militare che ne è stato rimosso è disposta a domanda dell'interessato previo parere favorevole della Corte militare d'appello; la reintegrazione è disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione; se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condotta penale che non comporta la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione.

    La sentenza di riabilitazione costituisce requisito necessario per la reintegrazione quando la perdita del grado disciplinare consegue a una condotta penale; il requisito dell'ottima condotta morale e civile è autonomo e più rigoroso della mera buona condotta.

  • art. 670 d.P.R. n. 90/2010

    Il Ministro della difesa, esaminati i documenti presentati, se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva; altrimenti rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta richiedere il parere della Corte militare d'appello.

    La disposizione disciplina il procedimento per la domanda di reintegrazione nel grado e il coinvolgimento della Corte militare d'appello.

  • art. 671 d.P.R. n. 90/2010

    La Corte militare d'appello esprime il suo parere tenuti presenti i fatti, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio.

    Il parere della Corte deve fondarsi sulla valutazione complessiva dei fatti, dei precedenti e della condotta militare e morale dell'interessato.

  • art. 674 d.P.R. n. 90/2010

    Il Ministro della difesa può discostarsi dal parere della Corte militare d'appello solo se quest'ultimo è favorevole all'accoglimento della domanda.

    Il parere negativo della Corte militare d'appello impedisce l'accoglimento della domanda di reintegrazione da parte del Ministro.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

    La condanna applicata su richiesta delle parti non esclude la configurabilità dell'interesse a ottenere la riabilitazione.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    La pena oggetto di patteggiamento può riguardare un reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

    Anche in presenza dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., permane l'interesse giuridicamente rilevante a ottenere la riabilitazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Sussistenza dei presupposti per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Sussistenza dei presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    La disposizione è stata richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La reintegrazione nel grado perduto per rimozione disciplinare, quando la rimozione sia conseguenza di una condotta penale, richiede necessariamente una preventiva sentenza di riabilitazione; l'estinzione del reato o altri effetti penali favorevoli non sostituiscono tale requisito.
  • Il parere favorevole della Corte militare d'appello costituisce presupposto necessario della reintegrazione nel grado; il Ministro della difesa può discostarsene soltanto quando sia favorevole all'accoglimento della domanda e non può superare un parere negativo.
  • L'espressione "ottima condotta morale e civile" prevista per la reintegrazione nel grado individua un requisito più rigoroso della semplice buona condotta e richiede la certezza della riacquisizione delle qualità morali peculiari dello status militare.
  • L'obbligo di motivazione di un provvedimento amministrativo può essere assolto mediante motivazione ob relationem o mediante la motivazione ricavabile dal complesso degli atti procedimentali, purché l'atto richiamato sia conoscibile e disponibile per il destinatario.
  • La riabilitazione penale conserva un interesse giuridicamente rilevante anche quando la condanna sia stata pronunciata a seguito di patteggiamento e il reato sia stato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

Reintegrazione nel grado di militare rimosso disciplinarmente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, per l'annullamento del decreto dirigenziale del 28 dicembre 2023 che aveva respinto l'istanza di reintegrazione nel grado.

Vicenda amministrativa e penale

Il militare era stato condannato nel 1992, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione per concorso in concussione, in relazione a una condotta commessa durante un'ispezione presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano. In conseguenza della condotta era stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Nel 2007 l'interessato aveva presentato una prima domanda di reintegrazione, respinta nel 2015 nonostante i pareri favorevoli del Comando Legione Carabinieri Calabria e del Comando Generale dell'Arma, in ragione del parere contrario della Corte militare d'appello e della ritenuta insufficienza delle attività sociali svolte a dimostrare il pieno recupero delle qualità morali necessarie.

Una nuova domanda, presentata nel 2020 e integrata nel 2021, aveva nuovamente ottenuto il parere favorevole del Comando Generale dell'Arma, anche in considerazione del tempo trascorso e della buona condotta civile mantenuta dall'interessato. La Corte militare d'appello aveva tuttavia espresso parere negativo nel 2022, cui era seguito il nuovo diniego ministeriale del 28 dicembre 2023.

Posizioni delle parti

Il ricorrente ha contestato il nuovo diniego, deducendo sostanzialmente l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e valorizzando la risalenza dei fatti, la condotta successiva e i pareri favorevoli dell'amministrazione militare.

Il Ministero della difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il nuovo provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato mediante motivi aggiunti nel giudizio già pendente davanti al TAR Calabria contro il precedente diniego. Nel merito ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha precisato che quel giudizio era stato dichiarato perento e ha riferito di avere presentato istanza di riabilitazione ordinaria al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Quadro normativo

L'art. 871 del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che la reintegrazione nel grado del militare rimosso è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. Richiede inoltre il mantenimento di un'ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla rimozione e, quando la perdita del grado sia stata disposta disciplinarmente in conseguenza di una condotta penale, impone la previa sentenza di riabilitazione.

Gli articoli 670, 671 e 674 del d.P.R. n. 90/2010 disciplinano il procedimento. Il Ministro della difesa esamina la domanda e, ove non la definisca direttamente, la trasmette per l'acquisizione del parere della Corte militare d'appello. La Corte valuta i fatti, la loro natura, i precedenti, la condotta militare e morale e ogni altro elemento utile. Il Ministro può discostarsi dal parere soltanto quando esso sia favorevole all'accoglimento della domanda.

Necessità della riabilitazione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il mancato conseguimento della riabilitazione. Poiché la perdita del grado era stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condotta penale, l'art. 871, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 rendeva necessaria una preventiva sentenza di riabilitazione.

Il Collegio ha chiarito che tale requisito non può essere sostituito da un diverso strumento di estinzione del reato. Richiamando le sentenze della Corte di cassazione n. 31089/2009, n. 2945/2008 e n. 51115/2013, il parere ha sottolineato che la riabilitazione mantiene una specifica funzione e un'efficacia generale e residuale, poiché richiede un accertamento qualificato del ravvedimento, della buona condotta e dell'attivazione dell'interessato per eliminare le conseguenze civili del reato.

Ottima condotta morale e civile e parere della Corte militare d'appello

Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la decisione della Sezione IV n. 6922 del 15 settembre 2010, secondo cui l'"ottima condotta morale e civile" non coincide con la mera buona condotta. Essa richiede la certezza della riacquisizione delle spiccate qualità morali proprie di ogni appartenente al Corpo, in rapporto ai doveri connessi allo status militare e al giuramento.

La presenza di pareri favorevoli del Comando Generale dell'Arma non poteva superare il parere negativo della Corte militare d'appello, che costituisce presupposto necessario per la reintegrazione e che il Ministro non può disattendere quando sia contrario all'accoglimento della domanda.

Motivazione del provvedimento

Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione. Il parere ha ricordato che l'obbligo motivazionale può essere assolto attraverso la lettura coordinata degli atti relativi alle diverse fasi del procedimento. È inoltre ammessa la motivazione ob relationem, mediante rinvio al contenuto argomentativo di un altro atto, purché quest'ultimo sia reso disponibile al destinatario.

Conclusione

Ritenuta l'infondatezza nel merito, la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero. Il ricorso straordinario è stato quindi respinto.

La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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