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Parere

Parere n. 52/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (Avv. Pieranna Filippi), contro il Comune di Carini, per l’annullamento:-del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Responsabile ripartizione VII, edilizia privata e sanatoria del Comune di Carini ha rigettato le domande di condono edilizio di cui all’art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724;-dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con cui il responsabile della Ripartizione VI-sportello unico attività produttive- abusivismo e repressione- fascia costiera, patrimonio- piano regolatore e PUDM del Comune di Carini, ha ingiunto la demolizione del fabbricato, sito in Carini, Via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, in catasto al foglio n. -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- sub -OMISSIS- e il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Domanda di sospensione.

Giustizia amministrativa202500172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto delle domande di condono edilizio ex art. 39 l. 724/1994 e dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il provvedimento comunale di rigetto delle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché contro l’ordinanza di demolizione del fabbricato e di ripristino dello stato dei luoghi. Il parere riguarda, nella fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati, anche in considerazione della documentazione sopravvenuta prodotta dai ricorrenti e della prospettata adozione, da parte del Comune, di un provvedimento conclusivo sull’istanza di riesame.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo avere disposto in precedenza incombenti istruttori e avere esaminato la documentazione trasmessa dal Comune, ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e che sussistesse il periculum in mora. Ha quindi ritenuto necessario sospendere gli effetti degli atti impugnati, anche per consentire il riesame degli stessi alla luce della documentazione sopravvenuta e preservare la res adhuc integra. Il parere è limitato alla domanda cautelare e non definisce nel merito le censure dedotte contro il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione.

Osservazioni

Domanda cautelare - fumus

All’esito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso è stato ritenuto non manifestamente infondato.

Domanda cautelare - periculum in mora

È stato ritenuto sussistente il periculum in mora, anche in relazione alla necessità di consentire il riesame dei provvedimenti impugnati alla luce della documentazione sopravvenuta prodotta dai ricorrenti.

Preservazione della res adhuc integra

La sospensione è stata ritenuta necessaria, nel frattempo, per preservare la situazione esistente e impedire che l’esecuzione degli atti impugnati compromettesse l’utilità del riesame.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    È la disposizione sulla base della quale sono state presentate le domande di condono edilizio oggetto del diniego comunale; il parere non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, la non manifesta infondatezza del ricorso e la sussistenza del periculum in mora possono giustificare l’accoglimento della domanda di sospensione, senza anticipare la decisione sul merito delle censure.
  • La sospensione degli atti impugnati può essere disposta quando sia necessario preservare la res adhuc integra e consentire all’amministrazione il riesame dei provvedimenti alla luce di documentazione sopravvenuta rilevante.
  • La prospettiva di un riesame amministrativo non esclude, di per sé, l’interesse alla tutela cautelare, qualora l’esecuzione dell’atto impugnato possa compromettere l’utilità concreta del riesame.

Sospensione del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da privati contro il Comune di Carini. Sono stati impugnati il provvedimento comunale di rigetto delle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l’ordinanza con cui è stata ingiunta la demolizione di un fabbricato e il ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti.

Istruttoria e documentazione sopravvenuta

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa richiama un precedente parere con cui erano stati disposti incombenti istruttori. A seguito dell’istruttoria sono state acquisite, tra l’altro, comunicazioni del Comune di Carini dalle quali risulta che il provvedimento conclusivo sull’istanza di riesame presentata dai ricorrenti sarebbe stato adottato successivamente.

La documentazione sopravvenuta è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione cautelare, poiché poteva incidere sul riesame dei provvedimenti impugnati.

Valutazione cautelare

Il Collegio ha effettuato una delibazione sommaria, propria della fase cautelare, ritenendo il ricorso non manifestamente infondato. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerato il rischio che l’esecuzione degli atti impugnati potesse compromettere la posizione dei ricorrenti e l’utilità del riesame amministrativo.

La sospensione è stata ritenuta necessaria anche per preservare la “res adhuc integra”, ossia per mantenere inalterata la situazione di fatto e di diritto fino agli sviluppi del riesame e alla successiva definizione dell’affare.

Esito

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensiva. Il provvedimento cautelare non contiene una decisione definitiva sulla legittimità del diniego di condono o dell’ordinanza di demolizione, ma si fonda esclusivamente sulla valutazione sommaria del fumus e del periculum.

Oscuramento dei dati personali

Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare una delle ricorrenti, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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