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Parere

Parere n. 295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e motivi aggiunti proposti dal Laboratorio di Analisi L.A.C. di E.A. Tortora e C. Sas contro la Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud e nei confronti di Biocentro S.a.s. di Graziano Emilia & C. per l’annullamento: -col ricorso principale: 1) della delibera Asl Na 3 Sud n. 698 del 28 luglio 2022, avente ad oggetto la definizione della regressione tariffaria unica anno 2018 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale - nella parte in cui le ha riconosciuto un fatturato liquidabile di euro 34.585,48 a fronte di un fatturato netto di euro 61.670,40, senza riconoscimento dell’overselling, necessario per giustificare il decremento del fatturato relativo al solo anno 2017 per trasferimento della struttura, delibera divenuta lesiva con la liquidazione dei budgets per gli anni successivi ovvero con le successive delibere, che pure si impugnano, in uno alla nota di trasmissione prot.n. 137888 dell’18 novembre 2022, inviata con pec in pari data; 2) della delibera n. 1036 dell’Asl Na 3 Sud del 16 novembre 2022, avente ad oggetto la definizione della regressione tariffaria unica anno 2019 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale - nella parte in cui le ha riconosciuto un fatturato liquidabile di euro 42.122,47 (con applicazione dell’overselling, causato dal decremento del fatturato relativo al solo anno 2017 per trasferimento della struttura); 3) della delibera n. 1034 del 16 novembre 2022 e delle successive delibere n. 1168 del 19 dicembre 2022 e n. 37 del 17 gennaio 2023, aventi ad oggetto la definizione della regressione tariffaria unica anno 2020 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale - nella parte in cui le ha riconosciuto un fatturato al netto delle contestazioni di euro 80.759,98 (con applicazione dell’overselling, causato dal decremento del fatturato relativo al solo anno 2017 per trasferimento della struttura); 4) della delibera dell’Asl Na 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 e delle successive delibere n. 1169 del 19 dicembre 2022 e n. 38 del 17 gennaio 2023, aventi ad oggetto ad oggetto la definizione della regressione tariffaria unica anno 2021 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale - nella parte in cui le ha riconosciuto un fatturato liquidabile di euro 50.359,94 (con applicazione dell’overselling, causato dal decremento del fatturato relativo al solo anno 2017 per trasferimento della struttura); 5) della delibera n. 1241 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione del tetto di spesa (di struttura) per l’anno 2022 in applicazione della DGRC n. 215/2022 e 309/2022, nella parte in cui ha calcolato una media dei due maggiori importi fatturati, dagli anni 2018-2021, pari ad euro 45.553 prendendo a riferimento i valori dei consuntivi dei tavoli tecnici anno 2018 (delibera n. 698/2022), anno 2019 (delibera n. 1036/2022), anno 2020 (delibera n. 1034/2022, modificata dalla delibera n. 1168/2022), anno 2021 (delibera n. 1035/2022, modificata con delibera 1169/2022), con conseguente ridefinizione del tetto di struttura per l’anno 2022 assegnato, secondo lo schema di cui alla DGRC n. 215/2022; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo, ivi compresi tutti i verbali dei tavoli tecnici presupposti e connessi alle delibere impugnate; B) con i motivi aggiunti: 7) della nota dell’ASL Na 3 Sud prot. 145200 del 20 luglio 2023, avente ad oggetto l’emissione di fattura attiva per il recupero per l’anno 2022 di .€. 27.522,15 in relazione alla delibera 1241/2022; 8) della nota dell’ASL Na 3 Sud prot. 147397 del 25 luglio 2023, recante un importo di €. 14.461,83, con cui si è comunicata la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto con delibera 1035/2022 relativamente all'anno 2021, in applicazione della delibera 718 del 21 giugno 2023, altresì impugnata (con cui si dispone il recupero in compensazione con i controcrediti); 9) della nota dell’ASL Na 3 Sud prot. 115071 del 9 giugno 2023, con cui si è rettificato l'importo della delibera 1035/2022 già impugnata; 10) della nota della ASL Na 3 Sud prot. 147392 del 25 luglio 2023, avente ad oggetto chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero dell'RTU anno 2020; 11) della nota dell’Asl 3 Sud n 14738 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto la chiusura procedimento di recupero RTU 2019 in applicazione della delibera 718 del 21 giugno 2023, altresì impugnata (con cui si dispone il recupero in compensazione con i controcrediti); 12) della nota dell’Asl Na 3 Sud prot. 147375 del 25 luglio 2023 con cui si è disposta la chiusura del procedimento di recupero RTU 2018 in applicazione della delibera 718 del 21/6/2023, altresì impugnata (con cui si dispone il recupero in compensazione con i controcrediti); 13) della delibera del Direttore Generale della ASL Na 3 Sud n. 718/23 del 21 giugno 2023, avente ad oggetto l’approvazione delle procedure per il recupero crediti riguardante la regressione tariffaria -e la modifica e l’integrazione alla delibera 520/2021, altresì impugnata ove lesiva; 14) della nota 157432 del 9 agosto 2023 dell’Asl Na 3 Sud, avente ad oggetto la costituzione in mora per il saldo anno 2022; 15) nonché di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo ivi compresi tutti gli atti di avvio dei procedimenti di recupero e la delibera 718 del 21 giugno 2023, con cui è stata aggiornata la disciplina dell'iter procedimentale per l'accertamento e il recupero dei crediti da riscuotere stabilendola compensazione tra crediti e controcrediti.

Giustizia amministrativa202400055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti di determinazione della regressione tariffaria per gli anni 2018-2021, del tetto di spesa 2022 e degli atti successivi di recupero e compensazione delle somme ritenute indebitamente corrisposte

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, laboratorio privato autorizzato e accreditato, ha contestato gli atti con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha determinato la regressione tariffaria e il fatturato liquidabile per gli anni 2018-2021, nonché il tetto di spesa per il 2022, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell’eccezionale decremento di produzione e fatturato registrato nel 2017 a causa del trasferimento della struttura. Sono stati dedotti violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, del d.C.A. n. 84/2018, delle delibere regionali richiamate, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, eccesso di potere e violazione dei principi di buona amministrazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti esecutivi e di recupero delle somme, nonché la delibera n. 718/2023, relativa alle procedure di recupero dei crediti da regressione tariffaria e alla compensazione tra crediti e controcrediti. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per effetto della clausola di salvaguardia sottoscritta dal ricorrente nell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie aventi a oggetto il mero pagamento o recupero di corrispettivi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché il ricorrente aveva sottoscritto l’accordo contrattuale per l’esercizio 2022 contenente una clausola di salvaguardia, con accettazione incondizionata degli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, nonché rinuncia alle impugnazioni già proposte e ai contenziosi instaurabili. Tale clausola è stata qualificata come espressiva di acquiescenza, poiché manifesta in modo espresso, perentorio e inequivoco la volontà di accettare gli effetti degli atti amministrativi e di rinunciare alla loro contestazione. La Sezione ha escluso che la predisposizione unilaterale del contratto o la necessità di sottoscriverlo per conservare il rapporto di accreditamento possano privare la rinuncia della sua efficacia. Ha inoltre escluso contrasti con gli artt. 24 e 113 Cost. e con il diritto dell’Unione, richiamando l’orientamento secondo cui gli operatori privati che intendono operare nel servizio sanitario pubblico devono accettare i vincoli derivanti dalla programmazione e dai limiti finanziari del sistema. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione: le note di recupero sono meri atti privatistici diretti alla restituzione di somme ritenute eccedenti e non esprimono esercizio di potere autoritativo. Le relative controversie, riguardando la debenza di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale tra ASL e struttura accreditata, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Osservazioni

Ricorso principale - Clausola di salvaguardia

La sottoscrizione dell’accordo ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, contenente l’accettazione incondizionata degli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, nonché la rinuncia alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili, integra acquiescenza e determina l’inammissibilità del ricorso.

Ricorso principale - Effetti della sottoscrizione del contratto

La natura unilateralmente predisposta e non modificabile del contratto, così come la necessità pratica di accettarlo per proseguire il rapporto di accreditamento, non escludono la libertà decisionale sufficiente a rendere efficace la rinuncia espressa.

Motivi aggiunti - Difetto di giurisdizione

Le controversie relative alle note con cui l’ASL richiede la restituzione di somme versate in eccedenza riguardano la debenza di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Delibera n. 718/2023 e atti di recupero - Natura privatistica

Gli atti di recupero e di compensazione impugnati non costituiscono espressione di potere autoritativo, ma atti privatistici diretti al recupero di somme di denaro.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Accordo contrattuale tra il servizio sanitario e la struttura privata accreditata

    La sottoscrizione dell’accordo, contenente la clausola di salvaguardia, può comportare accettazione degli atti di programmazione sanitaria e rinuncia alle relative impugnazioni.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la determinazione della regressione tariffaria e dei compensi.

  • art. 14 dello schema contrattuale

    Con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili

    La previsione esprime una rinuncia perentoria e incondizionata, idonea a integrare acquiescenza.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La clausola di salvaguardia non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa e del diritto di agire contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai dedotti difetti di motivazione degli atti impugnati, senza esame nel merito per l’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente contro la disciplina di recupero prevista dalla delibera n. 718/2023; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione tra crediti e controcrediti; la questione è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 contenente una clausola espressa, perentoria e incondizionata di rinuncia alle impugnazioni degli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati integra acquiescenza e rende inammissibile la successiva impugnazione di tali atti.
  • La circostanza che il contratto sia predisposto unilateralmente dall’amministrazione o che la sua sottoscrizione sia condizione per la prosecuzione del rapporto di accreditamento non esclude, di per sé, l’efficacia della rinuncia espressa nella clausola di salvaguardia.
  • Gli operatori privati accreditati che intendono operare nell’ambito del servizio sanitario pubblico devono accettare i vincoli derivanti dalla programmazione sanitaria e dai limiti finanziari del sistema, salva la scelta di operare esclusivamente nel mercato privato.
  • Le controversie tra ASL e strutture private accreditate concernenti esclusivamente la debenza, la quantificazione o il recupero di corrispettivi contrattuali appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non sia contestato l’esercizio di un potere autoritativo.
  • Le richieste di restituzione o compensazione di somme ritenute indebitamente corrisposte, adottate nell’ambito del rapporto contrattuale con una struttura accreditata, hanno natura privatistica e non costituiscono, di per sé, provvedimenti amministrativi autoritativi.

Impugnazione della regressione tariffaria e degli atti di recupero

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un laboratorio di analisi privato autorizzato e accreditato presso l’ASL Napoli 3 Sud. Il ricorrente ha contestato gli atti di determinazione della regressione tariffaria per gli anni 2018-2021, il tetto di spesa assegnato per il 2022 e gli atti successivi con cui l’ASL ha avviato il recupero e la compensazione di somme ritenute non spettanti.

Premesse e doglianze

Il laboratorio ha dedotto che nel 2017 il trasferimento della struttura in una nuova sede avrebbe determinato un eccezionale decremento della produzione e del fatturato. Tale circostanza, non considerata dall’Amministrazione, avrebbe inciso sulla quantificazione dei consuntivi liquidabili per gli anni successivi, calcolati secondo i criteri previsti dal d.C.A. n. 84/2018, e conseguentemente sul tetto di spesa del 2022, determinato sulla base della media dei due maggiori importi fatturati nel quadriennio 2018-2021.

Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, del d.C.A. n. 84/2018, delle delibere regionali richiamate, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illogicità, l’irragionevolezza, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di buona amministrazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti di recupero delle somme, la chiusura dei relativi procedimenti e la delibera n. 718/2023, che aveva disciplinato le procedure di recupero e la compensazione tra crediti e controcrediti.

Clausola di salvaguardia e acquiescenza

La Sezione ha rilevato che il ricorrente aveva sottoscritto, per l’esercizio 2022, l’accordo ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 contenente una clausola di salvaguardia. La clausola prevedeva l’accettazione incondizionata degli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni atto collegato o presupposto, nonché la rinuncia alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro gli atti adottati e conoscibili.

Secondo il parere, la clausola esprime una volontà abdicativa chiara, perentoria e inequivoca. Essa integra lo schema dell’acquiescenza, impedendo alla struttura privata di contestare gli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe assunti come presupposto e fonte del contenuto economico dell’accordo.

Irrilevanza della predisposizione unilaterale del contratto

La Sezione ha escluso che l’efficacia della clausola possa essere negata perché il contratto era stato predisposto unilateralmente dalla Regione o non era modificabile. Neppure la necessità pratica di sottoscrivere l’accordo per mantenere il rapporto di accreditamento elimina, di per sé, la portata della rinuncia.

L’adesione al contratto è stata considerata il risultato di una valutazione di convenienza del privato. La prosecuzione del rapporto di accreditamento tutela l’interesse della struttura, mentre la stabilità delle condizioni economiche e organizzative di erogazione del servizio tutela l’interesse pubblico alla continuità e alla sostenibilità del servizio sanitario.

Compatibilità costituzionale e unionale

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le clausole di salvaguardia non contrastano con gli artt. 24 e 113 Cost. né con il diritto dell’Unione europea. La rinuncia alla contestazione degli atti deriva da una scelta negoziale espressa e non da una compressione illegittima del diritto di difesa.

Gli operatori privati che intendono operare nell’ambito del servizio sanitario pubblico devono inoltre accettare i vincoli della programmazione sanitaria e dei piani di rientro, in quanto funzionali alla tutela dei livelli essenziali del diritto alla salute.

Motivi aggiunti e riparto di giurisdizione

I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le note impugnate sono state qualificate come meri atti privatistici con cui l’ASL ha richiesto la restituzione di somme versate in eccedenza rispetto a quelle ritenute spettanti.

La controversia non riguardava l’esercizio di un potere autoritativo, ma la debenza e il recupero di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale tra l’ASL e la struttura privata accreditata. In base all’orientamento richiamato, tali controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria, che può accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili. Il ricorso principale è inammissibile per acquiescenza derivante dalla clausola di salvaguardia; i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e ripartoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PA

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