Parere n. 50/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, per l’annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Lipari, che approva modifiche e integrazioni del regolamento edilizio unico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione consiliare del Comune di Lipari che ha modificato e integrato il regolamento edilizio unico, nonché dell’art. 54, comma 3, del regolamento relativo alla superficie massima dei dehors.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale sostenendo, da un lato, che essa fosse stata adottata senza il previo parere del Collegio dei revisori, in violazione dell’art. 46 del regolamento di contabilità comunale e dell’art. 239, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000; dall’altro, che il nuovo art. 54, comma 3, del regolamento edilizio, consentendo di calcolare la superficie massima dei dehors nella misura del 75% della superficie complessiva di tutte le unità immobiliari del complesso produttivo, fosse viziato per difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia. Secondo il ricorrente, l’ampliamento delle superfici occupabili avrebbe compromesso la viabilità pedonale e la mobilità delle persone con disabilità nel centro storico di Lipari. L’Ufficio legislativo e legale ha eccepito il difetto di interesse ad agire. Il Collegio ha quindi esaminato preliminarmente l’esistenza di una lesione concreta, attuale e diretta della posizione del ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, senza esaminare nel merito i motivi relativi al mancato parere dei revisori e all’illegittimità sostanziale dell’art. 54, comma 3. Il ricorso era tempestivo, ma il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova dell’effettiva riduzione degli spazi di movimento o di una concreta lesione della propria sfera giuridica. La modifica del criterio di calcolo della superficie massima dei dehors non comporta automaticamente la compromissione della mobilità pedonale, poiché il comma 7 dello stesso art. 54 impone comunque di garantire una fascia libera di passaggio pedonale di due metri. Tale previsione, unita all’assenza di prova di una sua violazione o di un pregiudizio già verificatosi, esclude sia l’attualità sia la concretezza dell’interesse a ricorrere. Resta fermo l’obbligo del Comune di verificare, in sede di rilascio e controllo delle concessioni, il rispetto della fascia di passaggio, anche nell’interesse delle persone che utilizzano una sedia a rotelle.
Osservazioni
Interesse ad agire e onere della prova
Il ricorrente deve allegare e dimostrare elementi idonei a comprovare una lesione concreta, attuale e diretta della propria situazione soggettiva. La mera prospettazione di una possibile futura riduzione degli spazi di movimento non è sufficiente.
Art. 54, comma 3, del regolamento edilizio
La modifica del criterio di calcolo della superficie massima dei dehors non determina, di per sé, una compromissione della mobilità pedonale, poiché l’eventuale ampliamento della superficie autorizzabile deve essere coordinato con gli ulteriori limiti previsti dal regolamento.
Art. 54, comma 7, del regolamento edilizio
L’obbligo di garantire una fascia di rispetto di due metri, libera da qualsiasi occupazione, costituisce una prescrizione espressa diretta ad assicurare il transito pedonale, comprese le persone con ridotta capacità motoria. Il Comune deve verificarne il rispetto.
Motivi di merito non esaminati
Le censure relative alla mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori e ai vizi di difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia non sono state esaminate, essendo stata rilevata preliminarmente l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Prevede la trasmissione della documentazione e del rapporto dell’amministrazione nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 239, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 267/2000
È invocato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di acquisire il parere dell’organo di revisione; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di interesse ad agire.
art. 46 del regolamento di contabilità del Comune di Lipari
È invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del previo parere del Collegio dei revisori; la relativa censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
art. 54, commi 3 e 7, del Regolamento Edilizio Unico del Comune di Lipari
La superficie massima dei dehors è pari al 75% della superficie complessiva di tutte le unità immobiliari componenti il complesso produttivo adibito ad attività di somministrazione; tutte le occupazioni devono garantire una fascia di rispetto per il passaggio pedonale di metri 2,00, libera da qualsiasi occupazione.
Il comma 3 disciplina il limite quantitativo massimo dei dehors, mentre il comma 7 impone comunque la conservazione di una fascia libera di passaggio. La modifica del limite quantitativo non è quindi, di per sé, idonea a determinare una lesione concreta della mobilità pedonale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del parere.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta, attuale e diretta della situazione giuridica del ricorrente; non è sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio eventuale o futuro.
- La parte che deduce una lesione derivante da un atto amministrativo deve allegare e fornire elementi idonei a dimostrare l’effettivo verificarsi del pregiudizio, secondo il principio per cui l’onere della prova grava su chi afferma il fatto favorevole alla propria pretesa.
- Quando una disposizione regolamentare amplia astrattamente la superficie massima occupabile, ma mantiene specifici obblighi di salvaguardia della viabilità pedonale, l’illegittimità della disposizione non può essere desunta automaticamente dall’ampliamento potenziale: occorre dimostrare la concreta violazione delle prescrizioni di passaggio o una lesione effettiva.
- La tutela giustiziale amministrativa non è diretta ad assicurare in via generale la legittimità dell’azione amministrativa, ma richiede una correlazione tra la domanda proposta e un’utilità concreta, diretta e attuale riferibile alla situazione soggettiva del ricorrente.
Impugnazione del regolamento edilizio sui dehors
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una persona residente nel Comune di Lipari, con grave riduzione della capacità di deambulazione, contro la deliberazione del Consiglio comunale che ha modificato e integrato il regolamento edilizio unico. Sono stati impugnati anche il nuovo art. 54, comma 3, relativo alla superficie massima dei dehors.
Premesse e contenuto della disciplina comunale
La modifica regolamentare ha previsto che la superficie massima dei dehors sia pari al 75% della superficie complessiva di tutte le unità immobiliari componenti il complesso produttivo destinato alla somministrazione. La disciplina previgente rapportava invece la superficie esterna concedibile alla sola superficie interna di somministrazione del locale.
Il ricorrente ha sostenuto che il nuovo criterio avrebbe ampliato considerevolmente le superfici occupabili su suolo pubblico, con conseguente pregiudizio per la viabilità pedonale e, in particolare, per la mobilità delle persone che utilizzano una sedia a rotelle.
Motivi del ricorso
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 46 del regolamento di contabilità del Comune di Lipari e dell’art. 239, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000, per la mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori prima dell’adozione della deliberazione.
Il secondo motivo censurava l’art. 54, comma 3, del regolamento per difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia. Secondo il ricorrente, l’ampliamento dei dehors avrebbe sacrificato gli spazi destinati alla viabilità pedonale per favorire gli interessi economici degli esercenti mediante l’occupazione di suolo pubblico.
Domanda cautelare
Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione degli effetti degli atti impugnati, deducendo un danno grave e irreparabile alla libertà di movimento, all’autonomia personale e alla partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità.
La domanda cautelare era stata respinta con precedente parere delle Sezioni riunite, recepito dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 222 del 9 ottobre 2025. In quella sede era stato osservato che l’ampliamento astratto della superficie occupabile non comportava automaticamente l’impossibilità di circolare, poiché l’art. 54, comma 7, imponeva di mantenere una fascia di passaggio pedonale di due metri libera da qualsiasi occupazione.
Ricevibilità e questione preliminare
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio.
L’Ufficio legislativo e legale aveva tuttavia rilevato il difetto di interesse ad agire. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente tale questione, ritenendola decisiva.
Valutazioni sull’interesse a ricorrere
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova dell’effettiva riduzione degli spazi di movimento per le persone con disabilità. La parte avrebbe dovuto allegare e dimostrare fatti idonei a comprovare la concreta lesione della propria situazione soggettiva.
È stato inoltre osservato che l’art. 54, comma 3, non determina automaticamente il pregiudizio prospettato. Il nuovo criterio di calcolo stabilisce il limite massimo astratto della superficie dei dehors, ma deve essere applicato insieme al comma 7 dello stesso articolo, che impone di lasciare una fascia di rispetto di due metri, libera da qualsiasi occupazione.
Pertanto, l’ampliamento potenziale delle superfici concedibili non è stato ritenuto, di per sé, sufficiente a dimostrare una compromissione della mobilità pedonale. Il Comune conserva l’obbligo di verificare concretamente, in sede di rilascio e controllo delle concessioni, il rispetto della fascia libera, assicurando il transito dei pedoni e delle persone che si muovono in sedia a rotelle.
Decisione
Il Consiglio ha concluso che mancassero le condizioni dell’azione. L’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto e non può fondarsi soltanto sulla previsione di un possibile pregiudizio futuro. Nel caso esaminato non era stata dimostrata una lesione già verificatasi nella sfera giuridica del ricorrente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le censure relative al parere dei revisori e ai vizi sostanziali del regolamento non sono state esaminate nel merito.
Protezione dei dati personali
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.
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