Parere n. 297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Comune di Borgosatollo, Legambiente Lombardia Onlus, Alessandro Bonsignori, Virginia Consoli, Mario Lorenzi, Beatrice Pizzi, Agostino Savoldi, Elisabetta Semenza, Roberto Tomasoni, Maria Zubani, Genny Zubani, Mara Galanti, Paolo Terramoccia, Simona Filippini, Mariarosa Cerotti, Bruno Colombo, Diana Guarnieri, Paola Colombo, contro Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Edilquattro S.r.l., Comune di Ghedi, per l’annullamento del provvedimento n. 1698/2020 del 23/07/2020 recante modifica ed integrazione autorizzazione integrata ambientale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento della Provincia di Brescia n. 1698/2020, recante modifica e integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di smaltimento D1 per rifiuti inerti nel Comune di Ghedi
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento provinciale n. 1698/2020 relativo alla modifica e integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale n. 2703/2017, comprendente l’inserimento di una nuova attività non IPPC e l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di una discarica per rifiuti inerti nel Comune di Ghedi. Il provvedimento si collega a un precedente giudizio, promosso dalle medesime parti, contro il provvedimento provinciale n. 1367/2019 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della discarica. Tale precedente ricorso straordinario, n. 202000851, è stato definito con decreto n. 1/2024 di rigetto. La Sezione deve quindi verificare se, a seguito del rigetto dell’impugnazione dell’atto presupposto, permanga l’interesse dei ricorrenti alla decisione sul provvedimento consequenziale. In caso affermativo, occorre acquisire la prescritta relazione istruttoria ministeriale, risultata mancante.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente una dichiarazione dei ricorrenti sulla persistenza dell’interesse alla decisione, considerato il precedente rigetto del ricorso contro l’atto presupposto. Ha inoltre disposto l’acquisizione della relazione istruttoria di rito da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, comprensiva delle eventuali osservazioni dei ricorrenti. Il Ministero dovrà acquisire la dichiarazione dei ricorrenti entro 20 giorni dalla comunicazione del parere; qualora l’interesse permanga, dovrà trasmettere alla Sezione, entro 60 giorni dalla risposta, la relazione istruttoria definitiva, previa rimessione ai ricorrenti di una prima relazione e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata e l’emanazione del parere sospesa, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Osservazioni
Persistenza dell’interesse al ricorso
A seguito del rigetto del precedente ricorso contro il provvedimento presupposto di compatibilità ambientale, deve essere verificato se permanga l’interesse dei ricorrenti alla decisione sull’impugnazione del provvedimento n. 1698/2020.
Relazione istruttoria ministeriale
Poiché manca la prescritta relazione istruttoria, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve acquisire la dichiarazione dei ricorrenti sulla persistenza dell’interesse e, in caso affermativo, predisporre e trasmettere una relazione istruttoria definitiva, comprensiva delle eventuali osservazioni dei ricorrenti.
Termini e conseguenze dell’inadempimento
I ricorrenti devono rendere la dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di interesse persistente, la relazione definitiva deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla risposta, previa assegnazione ai ricorrenti di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni. Il mancato e ingiustificato adempimento non impedisce la decisione, che potrà essere assunta sulla base degli atti già disponibili.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario riguarda un provvedimento collegato a un atto presupposto già impugnato e il ricorso contro quest’ultimo è stato rigettato, il Consiglio di Stato può sospendere la decisione e verificare preliminarmente la permanenza dell’interesse alla decisione sul provvedimento consequenziale.
- La mancanza della relazione istruttoria prescritta impedisce la definizione immediata del ricorso straordinario e giustifica la disposizione di incombenti istruttori, comprensivi dell’acquisizione delle osservazioni della parte ricorrente.
- Gli incombenti istruttori possono essere articolati mediante una prima relazione dell’amministrazione, la partecipazione della parte interessata attraverso osservazioni e una successiva relazione definitiva.
- L’ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori non comporta necessariamente l’improcedibilità del ricorso: la Sezione può decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Impianto di smaltimento di rifiuti inerti e verifica della permanenza dell’interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ente locale, un’associazione ambientalista e persone fisiche contro il provvedimento della Provincia di Brescia n. 1698/2020. L’atto modifica e integra un’autorizzazione integrata ambientale e autorizza la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento D1 per rifiuti inerti nel Comune di Ghedi, nell’ambito di un progetto di ripristino ambientale di un sito già destinato all’escavazione.
Collegamento con il precedente provvedimento di compatibilità ambientale
Il provvedimento impugnato è collegato al precedente provvedimento provinciale n. 1367/2019, con cui era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della discarica, per una volumetria utile indicata in 1.308.846 mc. Contro tale atto le medesime parti avevano proposto un distinto ricorso straordinario, definito con decreto n. 1/2024 della Prima Sezione, che ha rigettato il gravame.
Esigenza di verificare l’interesse alla decisione
Il rigetto del ricorso contro l’atto presupposto rende necessario accertare se sussista ancora un interesse concreto dei ricorrenti alla decisione sull’impugnazione dell’atto successivo. La Sezione non ha anticipato alcuna valutazione sull’esito del ricorso e ha mantenuto impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.
Incombenti istruttori
La Sezione ha rilevato anche la mancanza della prescritta relazione istruttoria del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Sono stati quindi disposti i seguenti adempimenti:
- acquisizione dai ricorrenti della dichiarazione sulla persistenza dell’interesse entro 20 giorni dalla comunicazione del parere;
- qualora l’interesse sia confermato, trasmissione alla Sezione, entro 60 giorni dalla risposta, della relazione istruttoria definitiva;
- preventiva trasmissione ai ricorrenti di una prima relazione, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni;
- inclusione nella relazione definitiva delle osservazioni eventualmente formulate dai ricorrenti.
Sospensione e rinvio
L’emanazione del parere è stata sospesa e la trattazione del ricorso rinviata a una successiva adunanza. In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio. Il parere ha natura interlocutoria e non contiene una decisione definitiva sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sulla fondatezza del ricorso.
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