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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35985/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il comune ha chiesto alle Sezioni Unite un regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a un giudizio pendente davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana. Il giudizio a quo riguardava un’opposizione di terzo proposta da un civis avverso una precedente sentenza commissariale, già oggetto in passato di un regolamento preventivo di giurisdizione deciso dalle Sezioni Unite con declaratoria di giurisdizione del Commissario. Il ricorrente ha sostenuto che, alla luce di una più recente decisione declinatoria di giurisdizione emessa in un giudizio ritenuto analogo, vi fossero dubbi ragionevoli sulla giurisdizione del giudice speciale, tali da giustificare un nuovo intervento delle Sezioni Unite. La Regione ha eccepito l’assenza di questioni di giurisdizione nel merito e soprattutto l’inammissibilità del regolamento, perché proposto in un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza già emessa e quindi non più in pendenza di primo grado. Il Pubblico Ministero aveva concluso per la possibilità di sollevare ancora la questione da parte del terzo intervenuto dopo il precedente regolamento, ma la Corte ha ritenuto decisiva la natura preventiva del rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha affermato che il rimedio ex art. 41 c.p.c. presuppone che la causa non sia stata ancora decisa nel merito in primo grado e non è esperibile quando il giudizio sia già passato attraverso una decisione, anche se poi venga riaperto mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. La precedente statuizione sulla giurisdizione e il successivo mutamento giurisprudenziale non mutano questo esito, perché il profilo dirimente è la non proponibilità del regolamento in presenza di un giudizio già definito con sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione Toscana; è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo se la causa non è stata ancora decisa nel merito in primo grado; è un rimedio necessariamente preventivo e non è esperibile dopo una decisione già intervenuta, anche se in un giudizio riaperto da opposizione di terzo.

  • art. 404 c.p.c.

    l’opposizione di terzo riapre il giudizio dopo una sentenza già resa; proprio per questo non consente di utilizzare il regolamento preventivo di giurisdizione, che presuppone invece un giudizio ancora pendente in primo grado.

  • art. 33 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come norma che disciplina l’appello nel procedimento relativo alle sentenze commissariali in materia di usi civici.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché la proposizione del regolamento, nelle peculiarità del caso, non integrava mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è stato applicato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il regolamento di giurisdizione non è stato qualificato come mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile solo quando il giudizio di merito sia ancora pendente in primo grado; se esiste già una decisione, anche non definitiva o anche riaperta da un mezzo di impugnazione, il rimedio è inammissibile.
  • L’opposizione di terzo, pur riaprendo il contraddittorio su una sentenza già emessa, non trasforma il procedimento in una causa di primo grado ai fini dell’art. 41 c.p.c.; dunque non consente di anticipare con regolamento preventivo la decisione sulla giurisdizione.
  • La circostanza che il terzo non sia vincolato dal precedente regolamento di giurisdizione non basta a rendere ammissibile un nuovo regolamento preventivo, se il presupposto processuale della pendenza in primo grado manca.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla mera proposizione di un rimedio processuale poi dichiarato inammissibile; in presenza di peculiarità processuali e di un dubbio non pretestuoso, non è configurabile automaticamente mala fede o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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