Cassazione Civile, Ordinanza n. 15986/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato, nel 2006, un credito ceduto pro soluto da un istituto di credito, pagando il prezzo pattuito. Il credito ceduto derivava da due mutui fondiari stipulati nel 1989 con una società poi coinvolta in vicende di sequestro e confisca nell’ambito di misure di prevenzione. L’attore sosteneva che i mutui originari fossero nulli per illiceità della causa e che tale nullità, riverberandosi sul credito, rendesse nullo anche il contratto di cessione del credito per impossibilità originaria dell’oggetto; in subordine chiedeva l’annullamento della cessione per dolo o per errore essenziale. Chiedeva quindi la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni. In appello il giudice aveva invece mantenuto ferma la decisione di rigetto nel merito, limitandosi a dichiarare la legittimazione passiva della società che aveva agito come mandataria/gestore nella cessione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione di norme sulla nullità contrattuale e sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei mutui originari e, conseguentemente, della cessione; la controparte incidentale contestava invece la propria legittimazione passiva, assumendo di essere estranea al rapporto sostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la doglianza fosse carente di specificità e autosufficienza, perché non consentiva di verificare se la questione della nullità dei mutui originari fosse stata effettivamente dedotta nei precedenti gradi di merito e quindi fosse suscettibile di rilievo officioso in appello. Inoltre, ha chiarito che il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità riguarda il contratto che costituisce il fatto costitutivo della domanda dedotta in giudizio; nel caso concreto, invece, la nullità invocata riguardava un negozio presupposto diverso (i mutui) rispetto al negozio fatto valere in giudizio (la cessione del credito). La verifica della nullità dei mutui per poi farne discendere, a cascata, la nullità della cessione esorbitava dall’ambito del rilievo officioso. Di conseguenza il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese a ciascuna controparte ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dei mutui per illiceità della causa concreta, ma la Corte non entra nel merito di tale tesi perché dichiara inammissibile il ricorso.
Invocato per affermare l’impossibilità/inesistenza originaria dell’oggetto del contratto di cessione; la Corte ritiene che la questione esuli dal rilievo officioso prospettato.
Richiamato come norma generale sulla nullità, ma la Corte ribadisce che il rilievo officioso opera entro i limiti del fatto costitutivo dedotto in giudizio.
"la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata dal giudice d'ufficio"
La Corte ne conferma il principio, ma lo circoscrive al rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia.
Richiamato dal ricorrente come causa di annullamento per errore essenziale; non incide sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente come causa di annullamento per dolo; non rileva ai fini della decisione finale.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione passiva della società mandataria/gestore della cessione.
Richiamato insieme alle altre norme sulla nullità per sostenere che i mutui fondiari sarebbero invalidi.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumono violate nella stipulazione dei mutui fondiari.
Invocato nel ricorso incidentale per negare interesse ad agire/legittimazione passiva della società mandataria.
La Corte richiama il principio secondo cui la nullità è rilevabile d’ufficio anche in appello se relativa a un fatto già allegato in primo grado e ai fatti costitutivi della domanda.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c.
La Corte fonda l’inammissibilità sulla carenza di specificità e di autosufficienza del ricorso, non consentendo di verificare l’allegazione della questione nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso principale e incidentale per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia dell’esistenza del credito ceduto; la Corte non affronta il merito della pretesa restitutoria.
art. 2-ter l. 575/1965
Citato nella ricostruzione dei fatti per il sequestro disposto in sede di misure di prevenzione.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 226
Citato dal ricorrente come disciplina antimafia, ma la Corte non sviluppa un esame sul punto.
Massime di principio
- Il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità contrattuale opera anche in appello, ma soltanto con riferimento al rapporto contrattuale che costituisce fatto costitutivo della domanda o che sia stato già allegato nel giudizio di merito.
- Non è consentito utilizzare il rilievo officioso della nullità per estenderne gli effetti a un diverso negozio presupposto non dedotto come fatto costitutivo della domanda, costruendo una nullità "a cascata" da un contratto all’altro.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non consente di verificare, con sufficiente specificità e autosufficienza, se la questione giuridica invocata fosse già stata dedotta nei gradi di merito e fosse quindi rilevabile d’ufficio.
- La nullità di un contratto presupposto non può essere affermata in sede di impugnazione della cessione del credito se la controversia introdotta riguarda specificamente la validità della cessione e non quella del contratto originario da cui il credito deriva.
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