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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29259/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 con due censure principali: (1) errore nella determinazione della pena relativa alla sentenza n.1 (tentato omicidio e detenzione di armi), contestando che la pena fosse stata indicata erroneamente in cinque anni e sei mesi anziché cinque anni; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla porzione di pena attribuita al reato satellite (sentenza n.2, partecipazione ad associazione mafiosa) per cui era stata inflitta la pena di quattro anni in cognizione ma l'esecuzione ha ritenuto di applicare tre anni, ritenuta illogica e non proporzionale

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato infondato il secondo motivo (la determinazione in tre anni per il reato satellite è stata adeguatamente motivata e comunque significativamente riduttiva rispetto al minimo edittale) e ha riconosciuto fondato il primo motivo in quanto nel provvedimento impugnato sussisteva un evidente errore materiale nella quantificazione della pena per la sentenza n.1. Tale errore è stato corretto ex art. 619, comma 2, c.p.p., senza annullare l'ordinanza impugnata: la maggior pena erroneamente considerata è stata eliminata e la pena complessiva è stata rideterminata in otto anni di reclusione. In definitiva il ricorso è stato rigettato nella sostanza ma la quantità della pena è stata rettificata

Norme richiamate

  • articolo 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale fondamento per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra le due sentenze oggetto; il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza della continuazione e determina il trattamento sanzionatorio unificato

  • articolo 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando riscontri un evidente errore materiale nel provvedimento impugnato, di emendarlo senza procedere all'annullamento; applicata per correggere la quantificazione errata della pena

  • articolo 7 decreto-legge n.152 del 1991 (aggravante)

    Aggravante applicata in sede di merito nella determinazione della pena per il tentato omicidio; considerata nella dinamica aritmetica delle singole voci di pena nelle motivazioni

  • articolo 81 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata (Sez. U., Pizzone) quale limite al cumulo e alla proporzione delle pene in caso di reato continuato; il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite per assicurare il rispetto dei limiti dell'art.81

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio richiamato: in tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ogni reato satellite, con intensità motivazionale proporzionata all'entità degli aumenti

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione per la continuazione il giudice deve fare riferimento alle pene definitive delle decisioni di cognizione e calcolare la pena unica con chiara motivazione su come sono state sommate e aumentate le singole voci
  • Errori materiali o di calcolo nella quantificazione della pena risultano emendabili in sede di legittimità ex art. 619 c.p.p. senza necessità di annullamento quando l'errore è evidente e la pena di riferimento è chiara
  • Quando si applica la continuazione, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite (grado di motivazione correlato all'entità dell'aumento), per rispettare il principio di proporzione e i limiti dell'art.81 c.p.
  • Una riduzione significativa della parte di pena relativa a un reato satellite, pur sotto il minimo edittale, può essere giustificata se adeguatamente motivata in rapporto alla gravità, alla durata e alla pluralità dei reati
  • Il giudizio di legittimità può accogliere solo parzialmente i motivi del ricorrente: la rettifica numerica non equivale automaticamente all'annullamento dell'atto impugnato quando la correzione è limitata e non incide sulla validità complessiva della decisione

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