Cassazione Civile, Ordinanza n. 19147/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della Polizia municipale con cui era stata contestata, a un veicolo autoarticolato di proprietà della società resistente, la violazione dell'art. 142, comma 11, CdS per superamento del limite di velocità rilevato tramite dati del cronotachigrafo. La società aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il contrasto tra la disciplina interna e il diritto unionale, l'uso improprio dei dati del tachigrafo per l'accertamento della velocità e la violazione di una circolare ministeriale. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; in appello il Tribunale aveva invece accolto il gravame. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il Tribunale avesse deciso su una questione non devoluta; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 329 e 346 c.p.c. per avere il Tribunale trascurato un giudicato interno sulla questione UE non riproposta in appello; 3) violazione dell'art. 142, commi 6 e 9, CdS, assumendo che non vi fosse contrasto con il Regolamento (UE) n. 165/2014 e che fosse lecito usare le risultanze del cronotachigrafo per sanzionare l'eccesso di velocità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice d'appello non avesse introdotto d'ufficio fatti o eccezioni nuove, ma avesse legittimamente applicato il principio iura novit curia e verificato d'ufficio la compatibilità del diritto interno con quello dell'Unione; ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 142 CdS non contrasta con il Regolamento (UE) n. 165/2014 né con la direttiva 2006/22/CE, poiché la normativa unionale non vieta l'utilizzo delle registrazioni del cronotachigrafo per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli interessati. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione/extrapetizione non impedisce al giudice di appello di qualificare diversamente i fatti e di applicare una normativa diversa da quella invocata dalle parti, purché non introduca fatti nuovi o eccezioni in senso stretto non dedotti.
Il giudice deve applicare d'ufficio il diritto vigente e può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, nei limiti dei fatti allegati dalle parti.
Non si forma giudicato interno sulla questione di compatibilità con il diritto unionale quando essa resti comunque oggetto del contendere e sia rilevabile d'ufficio.
La mancata impugnazione di un capo non impedisce, nel caso concreto, la verifica d'ufficio della compatibilità con il diritto UE, se la questione è ancora rilevante nel processo.
Le questioni non riproposte non precludono al giudice il controllo officioso sulla conformità del diritto interno alle norme UE vincolanti.
art. 142, commi 6 e 11, d.lgs. n. 285 del 1992
Le risultanze del cronotachigrafo sono utilizzabili come fonte di prova per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità.
art. 19 del Regolamento (UE) n. 165/2014
La disciplina unionale sul tachigrafo non esclude l'uso dei dati registrati ai fini dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
art. 41 del Regolamento (UE) n. 165/2014
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie per le violazioni del regolamento; la norma non contiene un divieto di utilizzare il tachigrafo per accertare l'eccesso di velocità.
art. 9, comma 3, direttiva 2006/22/CE
L'elenco delle infrazioni è richiamato come non ostativo, in quanto la disciplina unionale non impedisce misure nazionali volte a rafforzare la sicurezza stradale e il rispetto dei riposi.
Allegato III direttiva 2006/22/CE
L'elenco delle infrazioni è considerato esemplificativo e non vincolante, quindi non preclude la sanzionabilità dell'eccesso di velocità mediante dati del tachigrafo.
art. 13, comma 1, L. n. 689 del 1981
L'art. 142 CdS è ricondotto a una specificazione del potere degli organi accertatori di compiere rilievi tecnici e altre operazioni utili all'accertamento delle violazioni amministrative.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione di diritto UE sia chiara, già interpretata o non pertinente secondo i criteri CILFIT e Consorzio Italian Management.
art. 258 TFUE
È richiamata la procedura di infrazione avviata e poi archiviata, ma la Corte esclude che essa incida sul giudizio di compatibilità della norma interna.
Massime di principio
- Il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità del diritto interno con le norme unionali vincolanti, indipendentemente dalla specifica formulazione di una eccezione o di un motivo di appello, purché non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello accoglie la domanda sulla base di una diversa norma giuridica, se i fatti costitutivi considerati restano quelli allegati dalle parti e non vengono introdotte nuove eccezioni in senso stretto.
- Non si forma giudicato interno su una questione di diritto UE quando la relativa verifica resta rilevante nel processo ed è comunque soggetta al controllo officioso del giudice.
- La disciplina unionale sui tachigrafi non vieta, in via espressa né implicita, l'utilizzo delle registrazioni del cronotachigrafo per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità; una normativa nazionale che lo preveda è compatibile con il diritto UE se si inserisce nella finalità di rafforzare la sicurezza stradale e l'effettività dei controlli.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la soluzione della questione di diritto dell'Unione sia resa evidente dal tenore delle norme e dalla giurisprudenza rilevante, secondo i criteri dell'acte clair e dell'acte éclairé.
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