Cassazione Civile, Ordinanza n. 18288/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio su un sottotetto di un immobile di proprietà del convenuto, che gli attori hanno qualificato come nuova costruzione realizzata in violazione delle distanze legali tra fabbricati. In primo grado era stata accolta la domanda di riduzione in pristino e rigettata quella risarcitoria; in appello la decisione era stata confermata. Il proprietario convenuto ha proposto ricorso principale con quattro motivi: 1) nullità della citazione introduttiva per vizio dell'editio actionis, deducendo violazione degli artt. 163, comma 3, e 354 c.p.c.; 2) erronea qualificazione dell'intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione/recupero del sottotetto, con richiamo alla l. reg. Lombardia n. 12/2005, agli artt. 872 e 873 c.c. e all'art. 9 d.m. 1444/1968; 3) omesso esame del fatto decisivo della costruzione in aderenza al muro preesistente sul confine, con deduzione del vizio ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; 4) erronea declaratoria di inammissibilità, come domanda nuova, della richiesta subordinata di arretramento della sola parte del nuovo ingombro del sottotetto sovrastante le porzioni laterali della sommità del muro di confine, con richiamo agli artt. 872, 873 c.c. e 345 c.p.c. Gli attori hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il danno patrimoniale in ragione della condanna alla rimessione in pristino e avesse ritenuto non provato il danno non patrimoniale; la censura veniva sostanzialmente ancorata all'art. 872, comma 2, c.c., che consente di cumulare la domanda risarcitoria con quella di riduzione in pristino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale: ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità della citazione perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti, pur risultando comunque dalla citazione che gli attori avevano dedotto la violazione delle distanze tra fabbricati; ha ritenuto infondato il motivo sulla qualificazione dell'intervento, ribadendo che la disciplina regionale sul recupero dei sottotetti non può derogare alla normativa statale inderogabile sulle distanze, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso principale, affermando che la richiesta subordinata di arretramento parziale non costituiva domanda nuova, ma mera conclusione difensiva volta al rigetto parziale della domanda attorea di riduzione in pristino, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito. È stato accolto anche il ricorso incidentale degli attori nei limiti in cui la Corte d'appello aveva escluso il danno patrimoniale in radice per effetto della condanna alla rimessione in pristino: la Cassazione ha chiarito che la violazione delle distanze normalmente comporta un danno risarcibile per il periodo tra la realizzazione dell'opera e l'esecuzione della rimessione in pristino, salvo prova contraria dell'autore della violazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di nullità della citazione per difetto di editio actionis richiede specificità nell'indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti; in difetto, la Corte non può essere sollecitata a generiche verifiche del fascicolo.
Richiamato quale norma processuale asseritamente violata nella deduzione di nullità della citazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'accesso diretto agli atti da parte della Corte presuppone il rispetto dell'onere di specificità e di puntuale indicazione dei documenti e dei luoghi rilevanti.
In presenza di doppia conforme, il motivo che denunzi l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile salvo che siano indicate differenze tra le due decisioni di merito.
La richiesta subordinata di arretramento parziale non è una domanda nuova, ma una mera difesa sul quantum del rimedio richiesto, quando non altera l'oggetto del processo.
La violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati può dar luogo, oltre alla tutela in forma specifica, anche al risarcimento del danno.
Norma richiamata nel quadro della disciplina delle distanze legali tra costruzioni.
art. 9 d.m. 1444/1968
Costituisce disciplina statale inderogabile sulle distanze tra fabbricati, applicabile anche in presenza di discipline regionali sul recupero dei sottotetti.
La disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti non può essere interpretata in modo da elidere il rispetto della normativa statale inderogabile sulle distanze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa solo se il ricorrente ne indica specificamente i contenuti rilevanti; la mancanza di puntuale localizzazione degli atti impedisce la censura.
- La disciplina regionale sul recupero dei sottotetti non può derogare alla normativa statale inderogabile in materia di distanze legali tra fabbricati; la trasformazione di un sottotetto in unità abitativa deve comunque rispettare tali distanze.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra divergenze tra le due decisioni di merito.
- La richiesta subordinata di riduzione dell'arretramento o di limitazione parziale della tutela non integra domanda nuova quando non amplia né modifica l'oggetto del processo, ma si limita a circoscrivere il rimedio richiesto.
- La violazione delle distanze legali tra fabbricati comporta normalmente un danno risarcibile, quantificabile per il periodo in cui la lesione si è protratta prima dell'esecuzione della rimessione in pristino; spetta al convenuto dimostrare circostanze idonee a escludere il danno.
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