Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24071/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore esercizio)

La controversia

Una cliente sosteneva di essere scivolata e caduta su uno scivolo in muratura all'ingresso/uscita di un supermercato, riportando gravi lesioni. Chiese l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., o subordinatamente ex art. 2043 c.c., nei confronti della gestora del punto vendita. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello il rigetto fu confermato, ritenendo che lo scivolo fosse visibile, che la danneggiata conoscesse bene i luoghi perché vi si recava spesso e che la sua condotta imprudente avesse costituito causa esclusiva del sinistro, integrando caso fortuito e interrompendo il nesso causale; fu inoltre esclusa la responsabilità aquiliana per mancanza di prova di un'insidia o trabocchetto. In cassazione la ricorrente dedusse: difetto assoluto di motivazione per mancata descrizione della condotta imprudente; violazione delle norme sulla responsabilità da cosa in custodia, sostenendo che la condotta del danneggiato rilevi solo come caso fortuito imprevedibile e inevitabile; violazione dell'art. 1227 c.c. perché la colpa della vittima non sarebbe automaticamente causa esclusiva; omesso esame di fatti decisivi relativi a caratteristiche fisiche dello scivolo, difetti di segnalazione e misure di sicurezza, e alla circostanza che alcuni accorgimenti di visibilità sarebbero stati realizzati solo dopo il sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale superasse il minimo costituzionale e non fosse apparente; ha affermato che, in tema di art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è oggettiva e che la condotta della vittima può integrare caso fortuito quando, valutate prevedibilità, evitabilità e dovere di ragionevole cautela, assuma carattere irragionevole o inaccettabile secondo regolarità causale. Ha quindi giudicato corretto l'apprezzamento della corte d'appello che aveva valorizzato la conoscenza dei luoghi e la disattenzione della danneggiata come causa esclusiva del danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione fattuale sul nesso causale, non un error iuris. Gli ultimi due motivi sono stati respinti per difetto di decisività dei fatti asseritamente omessi. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato; disposta l'oscurazione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva: basta la prova del nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto della vittima se imprevedibile e inevitabile secondo regolarità causale.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda aquiliana è infondata quando non sia provata la sussistenza di un'insidia o trabocchetto o comunque di un fatto colposo imputabile al convenuto.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta colposa del danneggiato non opera automaticamente, ma solo se assume efficacia causale tale da interrompere o ridurre il nesso eziologico, secondo i criteri del caso fortuito e della ragionevole cautela.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato insieme ai doveri di correttezza e diligenza per sostenere la valutazione della condotta del danneggiato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede, ma non decisivo nella soluzione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di solidarietà e di ragionevole cautela nella condotta del danneggiato.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente perché intellegibile e non apparente, conforme al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge, ma il terzo motivo è stato ritenuto in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per il denunciato difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I motivi fondati su omesso esame sono stati respinti perché i fatti indicati erano privi di decisività o già assorbiti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 1891 c.c.

    Cennato solo per descrivere la polizza stipulata dalla società per conto di chi spetta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, l'attore deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; incombe invece sul custode la prova liberatoria del caso fortuito.
  • Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta della vittima, purché, secondo un apprezzamento oggettivo, essa sia connotata da imprevedibilità/inevitabilità in senso causale o, se prevedibile, assuma comunque carattere irragionevole o inaccettabile per violazione del dovere di ragionevole cautela.
  • La mera astratta prevedibilità della condotta del danneggiato non impedisce di riconoscere il caso fortuito, se la condotta concreta interrompe il nesso eziologico in base alla regolarità causale.
  • La motivazione è insufficiente solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è richiesto che il giudice di merito ricostruisca in modo minuzioso ogni dettaglio materiale dell'accaduto, quando la ratio decisoria sia logicamente intellegibile.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando i fatti indicati, anche se considerati, non potrebbero mutare l'esito della controversia oppure risultino già assorbiti dalla ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della valutazione di merito sul nesso causale e sulla ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.