Cassazione Civile, Ordinanza n. 27744/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società che gestiva, da circa vent'anni, una struttura socio-sanitaria residenziale per anziani non autosufficienti aveva impugnato dinanzi al TAR Calabria una nota dell'azienda sanitaria provinciale con cui, nelle more delle verifiche sui requisiti di autorizzazione e accreditamento, veniva sospeso il contratto sottoscritto dalla sola società e le veniva inoltre vietato di effettuare nuovi ricoveri anche in regime privatistico. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo gli atti non immediatamente lesivi e richiedendo, eventualmente, un'azione contro il silenzio dell'amministrazione. Il Consiglio di Stato, invece, aveva accolto l'appello della società e annullato i provvedimenti, reputando ammissibile la domanda e illegittima la sospensione sine die perché incompatibile con la natura cautelare e temporanea del provvedimento, priva di un termine finale e tale da incidere sulla posizione giuridica della struttura. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e art. 111, ultimo comma, Cost., deducendo violazione dei criteri di riparto di cui all'art. 133, lett. f), c.p.a., eccesso di potere giurisdizionale e difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sostenendo che la controversia atteneva a diritti soggettivi e che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi alla pubblica amministrazione nelle proprie valutazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso solo per difetto di interesse e per la necessità di una diversa azione, aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione; tale profilo non era stato contestato in appello né dall'odierna ricorrente, con conseguente formazione di giudicato interno sulla giurisdizione. In presenza di questo giudicato, non era più proponibile davanti alle Sezioni Unite una questione di difetto di giurisdizione. La Corte ha inoltre escluso l'eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, osservando che il giudice amministrativo si era limitato a verificare l'ammissibilità della domanda e la legittimità di un atto cautelare privo di termine finale, senza sostituirsi all'amministrazione nelle proprie valutazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
è richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 111, ultimo comma, Cost.
è richiamato quale fondamento del ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
viene invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei criteri di riparto di giurisdizione nelle controversie in materia sanitaria e di accreditamento.
sono citati dal TAR come rimedio corretto contro l'inerzia dell'amministrazione, in alternativa all'azione di annullamento.
la Corte ribadisce che il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio solo fino alla formazione del giudicato esplicito o implicito.
è richiamato nel contesto della preclusione all'eccezione di difetto di giurisdizione oltre i termini di legge e prima della decisione di primo grado nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma quando il giudice di primo grado abbia deciso la causa, anche implicitamente affermando la propria giurisdizione, e la parte non abbia impugnato quella statuizione o non l'abbia contestata nei gradi successivi.
- La questione di giurisdizione non può essere riaperta in cassazione se, in presenza di una decisione di merito o di una statuizione che presupponga la giurisdizione, si sia ormai formato giudicato implicito o esplicito sulla stessa.
- L'art. 37 c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo e residuale: il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio solo finché non si sia formato il giudicato sulla questione.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il sindacato del giudice amministrativo che si limiti a verificare l'ammissibilità della domanda e la legittimità dell'atto impugnato, senza sostituirsi all'amministrazione nelle scelte discrezionali, quando la censura riguarda l'esercizio del potere e non il suo merito.
- Un provvedimento amministrativo qualificato come cautelare e temporaneo deve avere una durata coerente con tale funzione; la mancanza di un termine finale può rilevare come indice di illegittimità dell'atto, ma tale verifica resta nell'ambito del sindacato di legittimità.
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