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Sentenza

Sentenza n. 11013/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dalla mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia munito di visto per lavoro subordinato ottenuto a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro, ha impugnato il decreto notificatogli il 3 marzo 2026, con cui la Questura di Roma ha dichiarato inammissibile o irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Ha dedotto la non imputabilità della mancata stipulazione del contratto di soggiorno, sostenendo che il datore di lavoro non era disponibile a concluderlo. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Dal testo emerge inoltre che la Questura aveva notificato al ricorrente, il 5 gennaio 2026, un preavviso di rigetto, al quale erano seguite memorie difensive.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto impugnato. La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente rendeva l’istanza di permesso di soggiorno carente di un presupposto previsto dalla disciplina applicabile. La Questura, a fronte dell’assenza del contratto, ha adottato un atto dovuto e vincolato, applicando correttamente gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Il ricorrente non poteva presentare direttamente alla Questura una domanda di rilascio derogando all’iter amministrativo che impone la previa sottoscrizione del contratto presso lo Sportello Unico. Anche nell’ipotesi di inerzia della Prefettura, lo strumento processuale da attivare sarebbe stato il rito avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., e non la diretta formalizzazione della richiesta presso la Questura. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di rigetto e aveva presentato memorie, sicché non risultavano violazioni procedimentali idonee a incidere sulla legittimità del provvedimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La stipulazione del contratto di soggiorno costituisce un presupposto dell’iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o stagionale.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La disciplina del rilascio del permesso di soggiorno deve essere applicata secondo il procedimento previsto per l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 35, d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo ai controlli e agli adempimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione e della Prefettura competente, che precedono il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 36, d.P.R. 394/1999

    Concorre a delineare l’iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, comprendente la previa stipulazione del contratto di soggiorno.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    In caso di inerzia dell’amministrazione competente, consente di agire contro il silenzio, anziché sostituire il procedimento omesso mediante la presentazione diretta dell’istanza a un’amministrazione diversa.

  • art. 117 c.p.a.

    Individua il rito applicabile alla tutela contro il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente impedisce il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro quando tale stipulazione costituisce un adempimento preliminare previsto dalla disciplina applicabile.
  • In assenza del contratto di soggiorno, la Questura può dichiarare inammissibile o irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno, trattandosi di un provvedimento vincolato in presenza della carenza del presupposto procedimentale richiesto dalla legge.
  • L’interessato non può derogare unilateralmente all’iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno presentando direttamente la domanda alla Questura quando devono essere previamente svolti gli adempimenti e i controlli di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione o della Prefettura.
  • L’eventuale inerzia della Prefettura o dello Sportello Unico per l’Immigrazione deve essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non mediante la sostituzione dell’amministrazione competente con la Questura nella fase procedimentale omessa.
  • La partecipazione dell’interessato al procedimento, attraverso la presentazione di memorie in risposta al preavviso di rigetto, esclude che la decisione possa essere censurata per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, in assenza di ulteriori vizi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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