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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33187/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento catastale relativi a parchi eolici ubicati in due Comuni campani, emessi a seguito di dichiarazioni DOCFA presentate dalla contribuente. In primo grado era stato accolto il ricorso della società; in appello, invece, la decisione era stata riformata con accoglimento delle ragioni dell’Amministrazione, ritenendo che la torre eolica avesse funzione di mero sostegno e quindi dovesse essere inclusa nella stima catastale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo principale di violazione di legge, sostenendo che, alla luce dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, la torre eolica è parte di un impianto funzionale al processo produttivo e va esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale. Con il secondo motivo ha inoltre dedotto omesso esame di elementi istruttori e falsa applicazione della stessa norma, lamentando che la CTR aveva trascurato i pareri tecnici prodotti, dai quali emergeva l’inscindibilità della torre rispetto al rotore e alla navicella. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la distinzione operata dal giudice di merito tra funzione di sostegno della torre, ritenuta imponibile, e funzione di produzione energetica, ritenuta esente, osservando che la produzione eolica non può prescindere dal sostegno offerto dalla torre e che, pertanto, torre, rotore e navicella devono essere considerati unitariamente nel medesimo impianto, con esclusione della torre dal computo della rendita catastale in quanto componente funzionale al processo produttivo.

Norme richiamate

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma va letta come tecnica legislativa di esclusione: sono imponibili solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre devono essere sottratti dalla stima i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Richiamato quale parte del quadro normativo catastale sulle unità immobiliari e sulla stima diretta.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Richiamato quale fonte della nozione catastale di immobile urbano, nel quadro della disciplina della rendita.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma evocata per la qualificazione del bene ai fini catastali, senza autonoma specificazione decisoria nella sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre l’omesso esame di fatti e documenti decisivi.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra elementi fisicamente infissi o amovibili, ma tra componenti strutturalmente connesse al bene che ne accrescono qualità e utilità e componenti funzionali al processo produttivo, che devono essere escluse dalla stima.
  • Per gli impianti eolici, torre, navicella e rotore non possono essere separati ai fini della qualificazione catastale quando la torre è indispensabile a consentire il funzionamento dell’aerogeneratore; la sua funzione di sostegno non la rende autonomamente imponibile se è parte del medesimo processo produttivo di energia.
  • L’eventuale prassi amministrativa che includa nella base imponibile strutture di sostegno o torri di aerogeneratori non può prevalere sul dato normativo, che impone di escludere dalla stima i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • In sede di legittimità, costituisce errore di diritto la ricostruzione che isoli una funzione meramente strumentale di un componente impiantistico per renderlo tassabile, quando tale funzione è inscindibilmente collegata alla produzione del bene o servizio finale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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