Cassazione Civile, Ordinanza n. 32437/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 16 gennaio 1991 avente ad oggetto un terreno con sovrastante costruzione, per il quale era stata presentata domanda di concessione in sanatoria. Il promissario acquirente aveva ottenuto in primo e secondo grado una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferiva il bene agli eredi dell'originario attore, subordinatamente al pagamento del saldo prezzo. I promittenti venditori proponevano poi revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo il rinvenimento di documenti decisivi e soprattutto il dolo della controparte, che avrebbe taciuto o falsamente rappresentato i dati relativi al procedimento di sanatoria edilizia, inducendo in errore anche il consulente tecnico d'ufficio sulla regolarità urbanistica dell'immobile. La Corte d'appello dichiarava inammissibile la revocazione; i soccombenti ricorrevano per cassazione con due motivi: omessa motivazione sulla decisività dei documenti nuovi e violazione dell'art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c., sostenendo che la condotta avversaria non fosse un mero silenzio ma una fraudolenta alterazione dei fatti e che, comunque, la sanatoria non avrebbe reso l'immobile conforme a quanto promesso nel preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha confermato che il dolo revocatorio richiede un'attività deliberatamente fraudolenta, con artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire l'accertamento della verità; non è invece sufficiente il mero silenzio su fatti rilevanti o la mancata produzione documentale, che possono al più integrare una violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la qualificazione della condotta avversaria come semplice inerzia. Ha inoltre escluso che le doglianze sulla sanatoria e sulla regolarità urbanistica dell'immobile integrassero errore revocatorio, osservando che si trattava al più di un errore di diritto o di valutazione tecnica, fondato su una CTU svolta autonomamente dal consulente; inoltre i ricorrenti non avevano neppure dedotto di avere tempestivamente contestato quell'errore nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza costitutiva che trasferisce il bene in esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare
la Corte ribadisce che il dolo revocatorio presuppone una condotta fraudolenta, non il mero silenzio o la mancata produzione di documenti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale prospettato non è stato ritenuto idoneo a superare l'inammissibilità delle censure
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il dolo revocatorio non coincide con qualsiasi comportamento omissivo o con la semplice reticenza processuale: occorre una condotta attiva, deliberatamente fraudolenta, realizzata con artifici o raggiri e idonea a impedire o sviare la difesa della controparte e l'accertamento del vero.
- La mancata allegazione o produzione di documenti rilevanti, così come il silenzio su fatti decisivi, non integra di per sé il vizio revocatorio, potendo rilevare soltanto sotto il profilo della lealtà e correttezza processuale.
- Non sono deducibili come errore revocatorio questioni che si risolvono in errori di diritto o in contestazioni sull'apprezzamento tecnico-computistico svolto dal consulente d'ufficio, specie quando la consulenza abbia svolto accertamenti autonomi presso gli uffici competenti.
- La censura che investe l'operato del consulente tecnico d'ufficio deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di merito; in difetto, la doglianza proposta successivamente è tardiva e inammissibile.
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