Cassazione Civile, Sentenza n. 5915/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Corte tributaria regionale che aveva riconosciuto alla Fondazione l'agevolazione prevista dall'art. 6 D.P.R. 601/1973 per gli anni 2015-2016. L'Agenzia sosteneva che la Fondazione non avesse dimostrato di svolgere in proprio attività meritorie riconducibili all'art. 6 e che, anzi, operazioni su pacchetti azionari (cessioni e successivo esercizio di opzioni su azioni UniCredit) non fossero compatibili con la natura non imprenditoriale richiesta. Inoltre rilevava l'onere della prova in capo alla Fondazione e contestava che il giudice d'appello avesse impropriamente posto a carico dell'Amministrazione l'accertamento di patti parasociali e di un'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello conformemente ai principi enunciati. La Cassazione ha stabilito che le fondazioni bancarie che chiedono il beneficio dell'art. 6 devono provare non solo la destinazione di risorse a finalità sociali, ma il concreto svolgimento in proprio di attività meritorie previste dalla norma (o il controllo/supervisione diretta sui progetti terzi). Ha inoltre precisato che la Fondazione deve dimostrare l'assenza di partecipazioni di controllo, l'assenza di obblighi statutari di mantenimento di partecipazioni rilevanti, l'assenza di patti parasociali o altri poteri idonei a influenzare la governance delle società partecipate, e deve fornire documentazione idonea a provare la natura non imprenditoriale della gestione patrimoniale (inclusi dati sulle movimentazioni finanziarie ove rilevanti). La causa è stata rinviata per nuovo esame e per liquidazione.
Norme richiamate
L'agevolazione è riservata ad enti che svolgono in concreto attività di beneficenza/istruzione; per le fondazioni bancarie va dimostrato il concreto svolgimento in proprio di attività meritorie e non solo la semplice destinazione di risorse.
Richiama il principio sull'onere della prova; la Cassazione conferma che la Fondazione che invoca il beneficio ha l'onere probatorio relativo al perseguimento delle finalità e all'assenza di caratteri imprenditoriali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondate le censure relative all'insufficiente valutazione delle operazioni finanziarie e della gestione concreta dell'attività.
d.lgs. n. 356/1990 (riforma Amato)
Storico riferimento alla trasformazione degli enti creditizi e al vincolo originario di detenere partecipazioni bancarie; giustifica la necessità di accertare la vocazione gestionale originaria delle fondazioni.
d.lgs. n. 153/1999 (riforma Ciampi)
Disciplina istitutiva delle fondazioni bancarie; pur consentendo attività erogativa, non esonera dall'onere di dimostrare i requisiti per l'agevolazione dell'art. 6 se richiesta.
Richiamato come fonte delle forme di condizionamento e poteri di influenza che, se presenti, impediscono il riconoscimento della natura non imprenditoriale della fondazione.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 460/1997
Richiamato per confrontare categorie di benefici fiscali e per sottolineare la specificità dell'art. 6; non modifica il principio che l'agevolazione richiede attività propria e non meramente erogativa.
Definisce l'ambito delle finalità più ampie consentite alle fondazioni; la Corte ricorda che tali finalità non bastano automaticamente per ottenere il beneficio di cui all'art. 6.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 153/1999 (abrogato)
La soppressione ha eliminato il meccanismo automatico di equiparazione e giustifica un controllo più rigoroso sulla natura effettiva dell'attività della fondazione ai fini dell'agevolazione.
Massime di principio
- Se una fondazione bancaria richiede l'agevolazione dell'art. 6 DPR 601/1973 l'onere della prova grava sull'ente: deve dimostrare il concreto svolgimento in proprio di attività meritorie previste dalla norma, non limitandosi a mostrare che destina risorse a terzi.
- La semplice destinazione di proventi a liberalità o la produzione di bilanci che evidenziano spese per progetti non è sufficiente: occorre documentare l'attività operativa diretta o il controllo/supervisione sui progetti esterni.
- Va accertata e provata l'assenza di partecipazioni di controllo o di poteri di influenza (anche tramite patti parasociali) sulle società partecipate; il possesso di titoli è compatibile solo se la gestione è di tipo conservativo e non imprenditoriale.
- Operazioni di trading sulle partecipazioni o una gestione professionale/continuativa dei pacchetti azionari possono far emergere natura imprenditoriale e precludere il beneficio; è necessario produrre documentazione sulle movimentazioni finanziarie.
- Documenti utili per difendere la posizione della fondazione: statuto, bilanci d'esercizio e di missione, rendiconti analitici delle attività finanziarie, verbali decisionali su investimenti, convenzioni o contratti di progetto, eventuali patti parasociali.
- In caso di contenzioso, il giudice deve valutare sia la forma statutaria sia la sostanza dell'attività svolta: prevalenza dell'attività operativa meritoria rispetto alla gestione patrimoniale-indicativa della natura non imprenditoriale richiesta per l'agevolazione.
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