Sentenza n. 542/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta e diniego di autorizzazione all’ingresso emesso dalla Prefettura di Roma il 7.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell’autorizzazione all’ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato e negato l’autorizzazione all’ingresso. Dal testo emerge che la revoca era fondata su plurimi motivi ostativi, tra cui la mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 D.L. 73/2022, redatta secondo il modello della circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 3/2022, nonché la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e della domanda al centro per l’impiego. La ricorrente non ha prodotto l’asseverazione neppure in giudizio, né gli ulteriori documenti diretti a superare gli altri motivi ostativi. La Prefettura ha inoltre rappresentato che l’azienda datrice di lavoro non aveva depositato bilanci dal 2021 e non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2018. La ricorrente aveva chiesto anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo in sostanza che tale soluzione avrebbe dovuto essere adottata dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrati i vizi dedotti contro il provvedimento. La mancata produzione dell’asseverazione, anche nel giudizio, e l’assenza di documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi confermano la carenza degli elementi necessari per il rilascio del nulla osta e dell’autorizzazione all’ingresso. Gli ulteriori accertamenti relativi alla mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali dell’azienda rafforzano il giudizio sull’originaria insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro. Il Collegio ha escluso che l’amministrazione potesse rilasciare un permesso per attesa occupazione: ove fosse consentito tale rilascio in presenza di una carenza originaria del reddito del datore di lavoro, verrebbe svuotata di rilievo la previsione normativa del reddito minimo e si favorirebbero condotte elusive o fraudolente. Al momento dell’ingresso devono infatti sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
È richiamato quale disposizione che impone la produzione dell’asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro, redatta da un professionista terzo secondo il modello indicato dalla circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 3/2022.
È richiamato in relazione all’esigenza di efficacia dell’attività amministrativa, perseguita anche mediante l’asseverazione e i successivi controlli dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento volto al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 D.L. 73/2022, attestante la capacità economica del datore di lavoro secondo il modello previsto dalla disciplina amministrativa applicabile, costituisce elemento ostativo quando non sia superata neppure nel giudizio di impugnazione.
- La mancata produzione in giudizio della documentazione necessaria a dimostrare il superamento dei motivi ostativi indicati dall’amministrazione, unitamente agli accertamenti sulla mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali del datore di lavoro, può confermare l’originaria carenza del requisito reddituale richiesto per il nulla osta al lavoro subordinato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere utilizzato per sanare l’originaria mancanza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, poiché ciò priverebbe di effettività la previsione del reddito minimo e potrebbe favorire condotte elusive della disciplina sull’ingresso per lavoro.
- Ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, i requisiti necessari devono sussistere al momento dell’ingresso dello straniero in Italia; la loro mancanza originaria non impone all’amministrazione il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
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