Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15000/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione proposta da una società avverso il ruolo e gli atti esecutivi relativi a cartelle di pagamento per pretese contributive previdenziali. La società contestava, tra l’altro, la validità della notificazione delle cartelle e sosteneva l’intervenuta prescrizione del credito. La Corte d’appello ha qualificato l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo tardive o inammissibili le doglianze sulla nullità della notifica delle cartelle, anche perché la società aveva comunque dimostrato di averne avuto conoscenza ben prima dell’opposizione mediante istanze di rateizzazione presentate nel 2009 e nel 2014. Quanto alla pretesa dell’ente previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto interrotta la prescrizione per effetto di intimazioni di pagamento validamente notificate e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l’erronea assunzione dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 13 ottobre 2007, che a suo dire non avrebbe posseduto requisiti idonei a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. era precluso dal regime della cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché la ricorrente non aveva indicato e confrontato le diverse rationes di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello. Ha aggiunto, inoltre, che non vi era alcun omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre la censura mirava in realtà a contestarne la valutazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura investe non l’omesso esame di un fatto storico, ma la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, dimostrando che esse siano diverse; in difetto, la censura sul vizio motivazionale è indeducibile.
  • La comunicazione di un atto della riscossione o della procedura esecutiva può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell’interruzione della prescrizione, e in cassazione non è consentito trasformare la contestazione sulla sua idoneità giuridica in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.