Cassazione Civile, Ordinanza n. 15000/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione proposta da una società avverso il ruolo e gli atti esecutivi relativi a cartelle di pagamento per pretese contributive previdenziali. La società contestava, tra l’altro, la validità della notificazione delle cartelle e sosteneva l’intervenuta prescrizione del credito. La Corte d’appello ha qualificato l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo tardive o inammissibili le doglianze sulla nullità della notifica delle cartelle, anche perché la società aveva comunque dimostrato di averne avuto conoscenza ben prima dell’opposizione mediante istanze di rateizzazione presentate nel 2009 e nel 2014. Quanto alla pretesa dell’ente previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto interrotta la prescrizione per effetto di intimazioni di pagamento validamente notificate e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l’erronea assunzione dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 13 ottobre 2007, che a suo dire non avrebbe posseduto requisiti idonei a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. era precluso dal regime della cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché la ricorrente non aveva indicato e confrontato le diverse rationes di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello. Ha aggiunto, inoltre, che non vi era alcun omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre la censura mirava in realtà a contestarne la valutazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il vizio motivazionale è inammissibile in cassazione quando le decisioni di primo e secondo grado concordano nella soluzione di merito e il ricorrente non dimostra che le rispettive basi fattuali siano diverse
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per contestare la valutazione di un fatto già esaminato dal giudice di merito
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1bis del d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto
non espressamente applicato nel decisum, ma non ricavabile come ratio centrale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura investe non l’omesso esame di un fatto storico, ma la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, dimostrando che esse siano diverse; in difetto, la censura sul vizio motivazionale è indeducibile.
- La comunicazione di un atto della riscossione o della procedura esecutiva può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell’interruzione della prescrizione, e in cassazione non è consentito trasformare la contestazione sulla sua idoneità giuridica in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →