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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23196/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Torino. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per reati uniti dal vincolo della continuazione, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva, con condanna a un anno di reclusione ed euro 400 di multa. L'imputato ha proposto ricorso deducendo un unico motivo: la recidiva reiterata sarebbe stata erroneamente ritenuta, perché i precedenti non registravano una precedente dichiarazione di recidiva; di conseguenza sarebbe stato erroneo anche il giudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per pena, qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza; l'erronea applicazione della recidiva non attiene alla qualificazione del fatto. Ha inoltre rilevato che la doglianza è comunque manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla recidiva reiterata, per la quale non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice, essendo sufficiente la presenza di precedenti definitivi idonei a fondare la maggiore pericolosità sociale. Quanto al giudizio di equivalenza, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non investe un profilo di illegalità della pena: la pena è illegale solo se supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, evenienza qui non dedotta né configurabile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla richiesta, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    nel patteggiamento delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione; resta fuori la doglianza sull'erronea applicazione della recidiva, se non incide sulla qualificazione del fatto o sull'illegalità della pena

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la stessa, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deve essere dichiarata de plano

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedimentali

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ... al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento ... della somma di Euro 4.000,00

    prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 23 c.p.

    richiamato nel quadro dei limiti edittali generali che, se superati, possono integrare illegalità della pena

  • art. 65 c.p.

    artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.

    richiamato tra le disposizioni che fissano i limiti edittali generali della pena

  • art. 71 c.p.

    artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.

    richiamato tra le disposizioni che fissano i limiti edittali generali della pena

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sull'erronea applicazione della recidiva non è ammissibile quando non incide sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena.
  • La recidiva reiterata può essere applicata quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi e sintomatici di maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una previa formale dichiarazione di recidiva semplice.
  • L'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti determina illegalità della pena solo se la pena finale supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; errori nei passaggi intermedi non bastano di per sé a rendere illegale la pena.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può procedere de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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