Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per furto in abitazione, qualificato ai sensi degli artt. 110 e 624-bis c.p. Uno dei ricorsi deduceva la violazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il luogo del fatto non potesse essere considerato privata dimora; l'altro ricorso aggiungeva anche il vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del reato. I ricorrenti contestavano, in sostanza, la qualificazione dell'immobile come privata dimora e la sussistenza del dolo, proponendo una diversa lettura dei fatti. La Corte ha ritenuto inoltre tardiva, e quindi non valutabile, una memoria difensiva depositata oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla violazione dell'art. 624-bis c.p., affermando che rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta, se l'immobile non è abbandonato e può essere ancora luogo di accesso per eredi, congiunti o soggetti legati da rapporti affettivi o amicali per atti di vita privata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e di merito il motivo sul dolo, osservando che la Corte territoriale aveva dato motivazione congrua e logica sul fatto che l'unità immobiliare non era abbandonata, essendo delimitata da recinzione e cancelli chiusi a chiave. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella proposizione di impugnazioni inammissibili.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione confermato in appello
richiamato per il delitto di furto in abitazione; la Corte ne ribadisce la compatibilità con un immobile che, pur appartenendo a persona deceduta, non sia abbandonato e sia ancora idoneo ad accogliere accessi per atti di vita privata
termine per il deposito delle memorie prima dell'udienza camerale, computato interamente e liberamente, con esclusione del dies a quo e del dies ad quem
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
norma processuale richiamata per disciplinare il termine di deposito delle memorie nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- In materia di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta, quando la morte non abbia fatto venir meno la concreta possibilità che l'immobile sia ancora utilizzato da altri soggetti per atti di vita privata e il bene non risulti abbandonato.
- Ai fini della qualificazione del luogo come privata dimora, rilevano elementi fattuali come la presenza di una recinzione e di cancelli chiusi a chiave, dai quali può desumersi che l'immobile non sia abbandonato.
- Il motivo di ricorso che si risolva in una mera richiesta di diversa valutazione del compendio fattuale è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua e logica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
- Nel giudizio di cassazione, le memorie depositate oltre il termine di legge non devono essere considerate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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