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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La responsabilità penale resta ferma; è confermata la rideterminazione più favorevole della pena operata in appello, ma non vi è ulteriore accoglimento delle doglianze difensive.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in senso più favorevole la pena in continuazione con altro reato già giudicato, confermando però la responsabilità penale per il delitto di furto aggravato in concorso. Con il primo motivo denuncia violazione di legge nella determinazione della pena a titolo di continuazione, assumendo che il Tribunale avrebbe escluso la recidiva; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo si fonda su un presupposto di fatto errato, perché il giudice di primo grado non aveva escluso la recidiva, ma aveva solo evitato di applicare il relativo aumento in presenza delle aggravanti contestate; inoltre la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina della continuazione tra reati già giudicati. Quanto al secondo motivo, esso è ritenuto inammissibile perché l'atto di appello sul punto era generico, e tale inammissibilità è rilevabile anche in sede di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso fondato su un presupposto fattuale non corrispondente a quanto realmente deciso nei gradi di merito, quando la censura presuppone l'erronea esclusione di una recidiva che, invece, non è stata esclusa dal giudice di primo grado.
  • In tema di continuazione, il giudice può applicare l'art. 81, comma 4, c.p. anche quando i reati già giudicati siano stati definiti con riconoscimento della recidiva, dovendosi coordinare tale disciplina con il regime delle aggravanti e degli aumenti di pena.
  • L'inammissibilità del motivo di appello per genericità è rilevabile anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p., e comporta l'inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso se riproposto senza specificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in sede di legittimità quando la doglianza sia formulata in modo generico o non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per evidente infondatezza o genericità, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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