Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività; con il secondo si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in tema di commisurazione della pena, ma senza indicare quali specifici elementi favorevoli fossero stati dedotti e indebitamente trascurati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era generico e assertivo perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità dell'azione, la pluralità degli agenti, la ripartizione dei compiti e la non occasionalità della condotta. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico, poiché non individuava alcun concreto indicatore positivo, decisivo ai fini della diversa valutazione invocata, che sarebbe stato dedotto e poi illogicamente svalutato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e la non occasionalità dell'azione rendano il fatto non compatibile con tale causa di non punibilità.
La censura sulla commisurazione della pena deve indicare specifici elementi positivi di valutazione che si assumono trascurati o svalutati dal giudice di merito; la doglianza meramente astratta o generica è inammissibile.
artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.
La sentenza di merito ha ritenuto la responsabilità per furto aggravato commesso in concorso di persone, con le aggravanti indicate.
spese processuali
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito; è inammissibile se si limita ad affermazioni astratte e non censura le concrete ragioni ostative valorizzate dal giudice.
- La pluralità degli agenti, la ripartizione dei ruoli e la non occasionalità della condotta sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
- La censura sulla violazione dell'art. 133 c.p. non può essere formulata in modo generico: occorre indicare quali concreti elementi favorevoli siano stati allegati e non correttamente valutati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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