Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per furto aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 603, comma 1, e 495, comma 2, c.p.p., lamentando la mancata acquisizione di un tabulato relativo a un'utenza intestata all'imputato. Secondo la Corte, però, la difesa non aveva richiesto quell'acquisizione ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., avendo invece chiesto l'escussione dei testimoni di lista; inoltre, il motivo era generico perché non spiegava in modo specifico in che misura il tabulato avrebbe inciso sul compendio probatorio posto a base della condanna, limitandosi a sostenere in modo irrituale l'insufficienza della prova.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma processuale asseritamente violata per la mancata acquisizione di un tabulato in appello; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto per difetto di specificità della censura.
La Corte rileva che la difesa non aveva formulato una richiesta di acquisizione del tabulato ai sensi di tale disposizione, ma solo la richiesta di escussione dei testi di lista.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La doglianza è stata formalmente incardinata come motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, ma è stata ritenuta manifestamente infondata e priva di specificità.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura per mancata acquisizione o assunzione di una prova è inammissibile o comunque infondata quando la parte non abbia previamente e ritualmente formulato la relativa richiesta nei termini processualmente previsti.
- Il ricorso per cassazione che denunci la mancata acquisizione di una prova deve essere specifico: occorre indicare in modo puntuale la rilevanza decisiva dell'elemento probatorio omesso rispetto alla motivazione della condanna, non bastando una generica allegazione di insufficienza del compendio probatorio.
- La deduzione di un vizio relativo all'assunzione della prova non può risolversi in una contestazione meramente astratta o irrituale della valutazione complessiva delle prove, ma deve confrontarsi con l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito.
- L'evidente inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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