Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione. Sosteneva, in sostanza, che il termine prescrizionale fosse già maturato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché fondata su un'interpretazione contrastante con il dato normativo: per il delitto di ricettazione contestato, tenuto conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nonché dei periodi di interruzione, il termine necessario a prescrivere risultava pari a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, e tale termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
Il delitto contestato è ricettazione; ai fini della prescrizione la Corte considera il termine applicabile tenendo conto della recidiva e delle interruzioni.
prescrizione
Il termine prescrizionale, per il reato e le aggravanti considerate, è stato calcolato in 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, non ancora decorso.
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale
La recidiva rileva nel computo del tempo necessario a prescrivere, incidendo sull'allungamento del termine.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso deduce la prescrizione, il giudice di legittimità verifica il termine applicabile alla luce della norma incriminatrice, delle eventuali recidive e delle cause di interruzione, senza arrestarsi alla sola data del fatto o della sentenza impugnata.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può incidere sul calcolo del termine prescrizionale, determinando un allungamento del tempo necessario a estinguere il reato.
- Se il termine di prescrizione correttamente calcolato non risulta ancora decorso, la doglianza è manifestamente infondata e il ricorso è dichiarato inammissibile.
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