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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38016/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2 e 2-bis, cod. strada) commessa il 19/01/2017. Tre motivi: (1) contestazione della valutazione di merito che lo dava per guida del veicolo nonostante fosse stato rinvenuto all'esterno del veicolo al momento dell'intervento; (2) censura della legittimità dell'accertamento del tasso alcolemico per nullità derivante dall'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima del prelievo ematico e contestata errata allocazione dell'onere della prova da parte della Corte territoriale; (3) deduzione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi e terzo motivi per le ragioni esposte (il primo per tentativo di sindacare valutazioni di merito; il terzo per mancato confronto con le deduzioni d'appello e per inammissibilità). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha motivato in modo contraddittorio attribuendo alla difesa l'onere di provare l'omesso avviso, mentre l'onere probatorio circa l'effettuazione tempestiva dell'avviso spetta all'accusa e può essere fornito mediante deposizione dell'agente; il giudice deve valutare con rigorosa motivazione la testimonianza e le ragioni della mancata verbalizzazione. Per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato contravvenzionale contestato si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza d'appello (richiamate le norme sugli articoli 157 e 161 c.p.), non risultando alcuna causa di proscioglimento nel merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186

    art. 186, commi 2 e 2-bis

    Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza). La sentenza conferma che la fattispecie è applicabile ai fatti del 19/01/2017.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Fondamento formale per la censura in cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge). Utilizzato dal ricorrente per inquadrare i motivi di impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 530

    Richiamato in relazione ai profili di applicazione della legge penale e alla deduzione di errata applicazione normativa da parte del giudice di merito.

  • codice di procedura penale, artt. 180 e 182

    Stabilisce la possibilità di dedurre tempestivamente la nullità di ordine generale a regime intermedio (quale l'omesso avviso sulla facoltà di difensore prima del prelievo ematico). La Corte conferma che tale eccezione può essere sollevata tempestivamente e va valutata con le regole di prova ordinarie.

  • codice penale, art. 131-bis

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità: il ricorso mirava alla sua applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo inammissibile e ha osservato che la questione non era stata affrontata adeguatamente nei gradi precedenti.

  • codice penale, artt. 157 e 161

    Norme sulla prescrizione: la Cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza d'appello, ai sensi di questi articoli.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato per escludere che dagli atti emergano cause di proscioglimento nel merito; perciò è stata disposta l'annullamento senza rinvio per prescrizione e non per proscioglimento.

Massime di principio

  • In assenza di verbalizzazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore prima del prelievo ematico, l'onere di provare che l'avviso è stato effettivamente e tempestivamente dato grava sull'accusa; tale prova può essere fornita mediante deposizione dell'agente operante.
  • Il giudice deve motivare con rigore la valutazione della testimonianza dell'agente, spiegando la precisione, completezza e le ragioni dell'eventuale mancata verbalizzazione; una motivazione contraddittoria su questo punto può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Le censure relative a valutazioni rigamente di fatto (es. chi materialmente conduceva il veicolo) sono in linea di massima inammissibili in cassazione se mirano a sostituire valutazioni di merito del giudice di merito senza evidenziare violazioni di legge.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede specifico esame e deduzioni nelle fasi di merito; non può essere efficacemente invocato per la prima volta in cassazione senza che i giudici d'appello lo abbiano valutato, rendendo la doglianza inammissibile.
  • Se la prescrizione del reato interviene dopo la sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; questo produce annullamento del provvedimento ma non proscioglimento nel merito.
  • Per la difesa: quando manca l'avviso nel verbale, è strategico sollecitare l'escussione dell'agente operante e contestare formalmente la mancata verbalizzazione già nei gradi di merito per creare motivo di annullamento o esclusione della prova ematica.

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