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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona del 21/09/2021 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Quattrini (capo A: art.4 d.lgs.74/2000, anno 2013; capo B: art.10 d.lgs.74/2000, dal 2011 al 2014; capo C: art.10‑ter d.lgs.74/2000, anno 2012). La Procura Generale deduce che il Tribunale non ha tenuto conto dell'aumento dei termini di prescrizione introdotto dal d.l. n.138/2011 (art.17, comma 1‑bis, d.lgs.74/2000) che eleva i termini di un terzo per i delitti previsti dagli artt. 2‑10, facendo così valere che i reati (almeno per i capi A e B) non risultano prescritti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai capi A e B e infondato per il capo C. Ha affermato che l'art.17, comma 1‑bis, d.lgs.74/2000 si applica ai reati indicati nei capi A e B e pertanto i termini di prescrizione vanno aumentati di un terzo: conseguentemente la sentenza che aveva estinto quei reati per prescrizione è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila per nuovo giudizio (art.569 c.4 c.p.p.). Quanto al capo C (art.10‑ter), la norma di aumento non si applica (il comma 1‑bis dispone l'aumento per gli artt. da 2 a 10) e la Corte ha valutato che, per effetto del decorso del termine massimo di prescrizione e delle sospensioni processuali indicate, il reato risultava estinto per prescrizione alla data odierna: su questo capo la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art.17, comma 1‑bis

    I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo

    La Corte ha applicato questa norma per rilevare l'aumento dei termini di prescrizione riferito ai delitti ricompresi tra gli artt. 2 e 10, con conseguente riallungamento dei termini per i capi A e B; la norma non comprende invece l'art.10‑ter (capo C), che è fuori del rango 2‑10.

  • d.lgs. 74/2000, art.4

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato al capo A (citata per identificare la fattispecie): la prescrizione relativa va valutata alla luce delle norme generali e dell'eventuale aumento previsto dall'art.17, comma 1‑bis se ricomprese nei numeri 2‑10.

  • d.lgs. 74/2000, art.10

    Norma sostanziale richiamata per il capo B (delitti contestati 2011‑2014); la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art.17, comma 1‑bis.

  • d.lgs. 74/2000, art.10‑ter

    Norma sostanziale del capo C: la Corte ha rilevato che l'art.10‑ter non rientra nella previsione di aumento dei termini ex art.17, comma 1‑bis (che opera solo per gli artt. 2‑10), ergo per questo capo si applicano i termini ordinari e si è accertata la prescrizione.

  • codice penale, art.157

    Norma sul termine massimo di prescrizione; la Corte fa riferimento ai termini massimi (concreto calcolo dei termini) per affermare la prescrizione del capo C alla data odierna, tenendo conto delle sospensioni.

  • codice penale, art.161

    Norma relativa al computo dei termini di prescrizione e alle cause di sospensione/interruzione: utilizzata per valutare l'effetto delle sospensioni d'udienza sul decorso dei termini e per determinare l'effettiva prescrizione del capo C.

  • disp. att. cod. proc. pen., art.173, comma 1

    Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso in Cassazione (necessità di motivazione nei limiti strettamente necessari), cui il ricorso si è attenuto.

  • codice proc. pen., art.569, comma 4

    Norma procedurale che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare e rinviare la causa ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio; applicata per i capi A e B.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale (qui l'art.17, comma 1‑bis, d.lgs.74/2000) aumenta i termini di prescrizione per specifiche fattispecie, il giudice deve applicare tale aumento se la fattispecie rientra espressamente nell'ambito indicato (es. artt. 2‑10).
  • Se un reato non rientra nell'elenco previsto dalla norma che aumenta i termini (es. art.10‑ter rispetto a un aumento per gli artt. 2‑10), si applicano i termini ordinari e la prescrizione va calcolata secondo le regole generali (artt.157 e 161 c.p.), tenendo conto di sospensioni e interruzioni.
  • La Cassazione può annullare la sentenza impugnata e rinviare il giudizio quando sono necessari accertamenti di merito che la Corte di legittimità non può compiere (art.569 c.4 c.p.p.).
  • L'accertamento della natura della condotta (es. occultamento, reato permanente, o distruzione, reato istantaneo) è determinante per il calcolo della prescrizione: i reati permanenti prolungano il corso della prescrizione fino a quando perdura la condotta.
  • In sede di valutazione della prescrizione bisogna considerare non solo la data del fatto ma anche sospensioni o interruzioni processuali sopravvenute, che possono incidere sul decorso del termine e determinare la prescrizione anche se alla data della sentenza precedente non era ancora intervenuta.

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