Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per pena illegale: la conversione della pena detentiva in pecuniaria era stata fatta usando il parametro di €250,00 per giorno (previsto dall'art. 135 c.p.), mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28/2022, ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981 che collegava il minimo giornaliero a quell'articolo, stabilendo che il valore minimo giornaliero deve essere €75,00 (art. 459, comma 1-bis c.p.p.). Splendori ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena pecuniaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la pena illegale perché la conversione era stata effettuata con il parametro di €250/giorno in contrasto con la dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale che impone un minimo di €75/giorno. Per questo motivo la sentenza di appello è stata annullata limitatamente all'entità della pena pecuniaria sostitutiva. La Corte ha inoltre spiegato che l'entità della pena sostitutiva, derivante da un accordo tra le parti (patteggiamento), non può essere ricalcolata d'ufficio dalla Corte di cassazione: l'accordo è viziato e le parti devono rinegoziare la quantificazione secondo i corretti limiti edittali (salvo diversa determinazione prevista dalla legge). Nella motivazione è richiamata la soluzione della Corte costituzionale (minimo €75) e la necessità che le parti raggiungano un nuovo accordo o che il giudizio prosegua nei modi ordinari
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Indica il reato per il quale è stata irrogata la pena; la questione centrale non riguarda la qualificazione del fatto ma la conversione della pena detentiva in pecuniaria
art. 135 cod. pen.
Prevedeva il parametro minimo giornaliero (€250) che era stato usato per la conversione; la Corte costituzionale ha reso incostituzionale la parte di collegamento che ne consentiva l'applicazione automatica al valore giornaliero della pena sostitutiva
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"...valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro..."
È il riferimento normativo che la Corte costituzionale ha indicato come criterio sostitutivo del minimo giornaliero per la conversione della pena detentiva in pecuniaria; stabilisce il minimo di €75/giorno
art. 53, comma 2, legge n. 689/1981
"...il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare"
Parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 28/2022) nella misura in cui collegava il minimo giornaliero all'art. 135 c.p.; la declaratoria ha imposto di sostituire il minimo con €75/giorno per evitare un vuoto applicativo
Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022
"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.»."
Ha dichiarato l'illegittimità della norma che collegava il minimo giornaliero all'art. 135 c.p. e ha sostituito il minimo con €75/giorno, evitando il blocco della disciplina di conversione pena-pecuniaria
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso in cassazione nei casi di impugnazione derivante da patteggiamento; qui il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari
Giurisprudenza indicata (Sez. 6, sent. n. 16192/2021)
Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta illegittimità della pena concordata invalida l'accordo e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che aveva omologato il patteggiamento, lasciando le parti libere di rinegoziare o di proseguire il giudizio
Massime di principio
- Se la conversione della pena detentiva in pecuniaria è stata calcolata sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, la quantificazione della pena è viziata e la sentenza è annullabile
- La Corte costituzionale, quando elimina una norma che rendeva possibile la conversione secondo un parametro invalido, può indicare un criterio provvisorio (qui il minimo di €75/giorno) per evitare un vuoto normativo
- Quando l'entità della pena sostitutiva deriva da un accordo tra le parti (patteggiamento), la Corte di cassazione normalmente non può ricalcolare d'ufficio la somma: l'accordo viziato può essere annullato e le parti devono rinegoziare la pena secondo i nuovi limiti
- In caso di patteggiamento reso invalido da una successiva pronuncia di incostituzionalità, le parti possono rinegoziare l'accordo o proseguire il giudizio: la cassazione può annullare senza rinvio per permettere la rinegoziazione
- Pratica consigliata: al manifestarsi di una pronuncia costituzionale che incide sui parametri di conversione pena-pecuniaria, ricalcolare la conversione usando il minimo di €75/giorno e verificare la necessità di rinegoziare eventuali accordi di pena; considerare l'intervento del PM ove utile per chiedere la determinazione della pena ove la legge lo consenta
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