Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vizio di motivazione sull'accertamento di responsabilità per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per errori nel calcolo della pena e nella eliminazione dell'aumento per continuazione dopo che parte del reato (capo 4) è stata dichiarata prescritta, per illegittimità della confisca (contraddizione tra motivazione che parla di IRES e dispositivo che parla di IVA; mancanza nell'atto di indicazione dell'importo dell'imposta evasa) e per il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche in favore di Cabodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Ha ritenuto corretto l'accertamento di responsabilità fondato sulle verifiche della Guardia di finanza e quindi immune da censure rispetto alla visura camerale. Ha però censurato la quantificazione della pena e la rimozione apodittica dell'aumento per continuazione da parte della Corte territoriale: per Slaverio ha dichiarato estinto per prescrizione il residuo capo 4 e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena e della somma confiscabile; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso di Slaverio e ha dichiarato irrevocabile la responsabilità per il reato di cui al capo 5. Per Cabodi ha ritenuto fondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche (la Corte territoriale non si era pronunciata sulle argomentazioni devolutele) e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto e l'irrevocabilità della responsabilità per il reato del capo 6. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi, con annullamenti limitati e rinvio per nuova valutazione di pena, confisca e attenuanti.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevata come la norma penale tributaria violata (dichiarazione fiscale); la Cassazione ha ritenuto fondato l'accertamento di responsabilità basato sulle verifiche della Guardia di finanza e confermato l'applicabilità della norma ai fatti ricostruiti
art. 624 cod. proc. pen.
Utilizzato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza rispetto a determinate affermazioni di responsabilità penale (capo 5 per Slaverio; capo 6 per Cabodi)
Cass. Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019 (Pappadà)
Precedente richiamato per il principio che la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado può comportare l'estinzione dell'intera condotta prescritta e impone la rivisitazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Se la prescrizione riguarda il reato più grave in un quadro di continuazione, il giudice deve rivedere integralmente il trattamento sanzionatorio (pena base, aumenti per continuazione e misure accessorie) e non limitarsi a operazioni aritmetiche parziali.
- Le verifiche della Guardia di finanza possono avere valore decisivo in frodi di tipo cartolare; le risultanze camerali (visure) non sono necessariamente decisive e non invalidano automaticamente gli accertamenti ispettivi.
- La confisca collegata a imposte evase richiede che sia chiaro e specificato in motivazione e dispositivo l'importo di riferimento (o quantomeno il criterio di quantificazione); l'assenza di indicazione precisa giustifica il rinvio per chiarimenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato: la mera omissione di argomentazioni devolute al giudice di merito legittima l'annullamento limitato e il rinvio.
- Quando parti della decisione diventano irrevocabili (art. 624 c.p.p.), esse restano ferme e delimitano l'oggetto del rinvio, che dovrà riguardare soltanto gli aspetti annullati.
- Errori formali o aritmetici nel calcolo della continuazione o della pena possono determinare l'annullamento parziale con rinvio per la corretta rideterminazione della pena e delle misure patrimoniali.
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