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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne inflitte dal Tribunale di Gela per il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.); deducono: 1) nullità per rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore unico con motivazione generica; 2) vizio di motivazione e mancata prova, in particolare sulla data di consumazione del reato (i lavori sarebbero stati ultimati prima del 2011 e i sigilli apposti il 3/8/2009) e dunque mancanza del dolo in capo agli imputati (anche per il fatto che gli immobili sarebbero stati poi rifiniti dai figli dopo donazione); 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p. e richiesta di sospensione condizionale). Hanno chiesto annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di violazione di sigilli è prescritto: i reati edilizi erano stati commessi anteriormente al maggio 2011 e, considerati i termini di prescrizione (anni 7 e mesi 6, con sospensioni valutate), la prescrizione è maturata prima della sentenza d'appello. Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione. La Corte osserva inoltre che, in presenza di doppia condanna di merito, non ricorrono i presupposti per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p.; non si procede dunque ad un'assoluzione piena ma all'annullamento per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 81, 110, 349 cod. pen.

    Norme che individuano il reato contestato (violazione di sigilli, art. 349) e il concorso di persone nell'evento delittuoso (art. 110) nonché connessi profili di responsabilità.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limiti e modalità di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (i ricorrenti hanno motivato nei limiti necessari).

  • art. 178, primo comma, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato quale titolo di vizio per denuncia di violazione di legge/nullità della sentenza in relazione al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento.

  • art. 125, 187, 192, 533 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione a presunte carenze probatorie e vizi di motivazione (regole sull'accertamento della prova e motivazione delle decisioni).

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti/aggredanti; la corte richiama che la motivazione sulle attenuanti deve valutare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.

  • art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui il giudice può assolvere perché il fatto è estinto: richiede che l'inesistenza del fatto o l'assenza di responsabilità emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte osserva che tale requisito non è soddisfatto quando esiste una doppia condanna di merito.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • La decorrenza della prescrizione va calcolata a partire dalla data di commissione del reato; è essenziale che i giudici di merito valutino e motivino la data di ultimazione dei fatti per calcolo prescrizionale.
  • La sussistenza di una causa di estinzione del reato non comporta automaticamente l'assoluzione: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo quando l'assenza del fatto o della responsabilità risulti in modo incontrovertibile dagli atti.
  • Le doglianze procedurali sul diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore vanno valutate concretamente; il rigetto con motivazioni generiche può costituire vizio, perciò è consigliabile documentare l'impedimento e, se possibile, nominare un difensore aggiuntivo per evitare pregiudizio alla difesa.
  • Quando è contestata la responsabilità per opere concluse in epoca precedente (o trasferimenti di proprietà a terzi), la Procura deve dimostrare il dolo negli imputati; l'allegazione che siano stati terzi a completare i lavori può incidere sulla configurazione del reato se supportata da prova.
  • Nelle questioni di valutazione delle attenuanti e del trattamento sanzionatorio i giudici devono motivare compiutamente la decisione valutando tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; il mero richiamo alla gravità del fatto senza analisi non è sufficiente.

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