Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne inflitte dal Tribunale di Gela per il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.); deducono: 1) nullità per rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore unico con motivazione generica; 2) vizio di motivazione e mancata prova, in particolare sulla data di consumazione del reato (i lavori sarebbero stati ultimati prima del 2011 e i sigilli apposti il 3/8/2009) e dunque mancanza del dolo in capo agli imputati (anche per il fatto che gli immobili sarebbero stati poi rifiniti dai figli dopo donazione); 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p. e richiesta di sospensione condizionale). Hanno chiesto annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di violazione di sigilli è prescritto: i reati edilizi erano stati commessi anteriormente al maggio 2011 e, considerati i termini di prescrizione (anni 7 e mesi 6, con sospensioni valutate), la prescrizione è maturata prima della sentenza d'appello. Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione. La Corte osserva inoltre che, in presenza di doppia condanna di merito, non ricorrono i presupposti per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p.; non si procede dunque ad un'assoluzione piena ma all'annullamento per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 81, 110, 349 cod. pen.
Norme che individuano il reato contestato (violazione di sigilli, art. 349) e il concorso di persone nell'evento delittuoso (art. 110) nonché connessi profili di responsabilità.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Limiti e modalità di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (i ricorrenti hanno motivato nei limiti necessari).
art. 178, primo comma, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato quale titolo di vizio per denuncia di violazione di legge/nullità della sentenza in relazione al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento.
art. 125, 187, 192, 533 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione a presunte carenze probatorie e vizi di motivazione (regole sull'accertamento della prova e motivazione delle decisioni).
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti/aggredanti; la corte richiama che la motivazione sulle attenuanti deve valutare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.
art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui il giudice può assolvere perché il fatto è estinto: richiede che l'inesistenza del fatto o l'assenza di responsabilità emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte osserva che tale requisito non è soddisfatto quando esiste una doppia condanna di merito.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La decorrenza della prescrizione va calcolata a partire dalla data di commissione del reato; è essenziale che i giudici di merito valutino e motivino la data di ultimazione dei fatti per calcolo prescrizionale.
- La sussistenza di una causa di estinzione del reato non comporta automaticamente l'assoluzione: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo quando l'assenza del fatto o della responsabilità risulti in modo incontrovertibile dagli atti.
- Le doglianze procedurali sul diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore vanno valutate concretamente; il rigetto con motivazioni generiche può costituire vizio, perciò è consigliabile documentare l'impedimento e, se possibile, nominare un difensore aggiuntivo per evitare pregiudizio alla difesa.
- Quando è contestata la responsabilità per opere concluse in epoca precedente (o trasferimenti di proprietà a terzi), la Procura deve dimostrare il dolo negli imputati; l'allegazione che siano stati terzi a completare i lavori può incidere sulla configurazione del reato se supportata da prova.
- Nelle questioni di valutazione delle attenuanti e del trattamento sanzionatorio i giudici devono motivare compiutamente la decisione valutando tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; il mero richiamo alla gravità del fatto senza analisi non è sufficiente.
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