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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04417/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso IRAP relativa agli anni d'imposta 2002-2007. In concreto, sosteneva di essere un avvocato privo di autonoma organizzazione e quindi non soggetto a IRAP, assumendo che l'eventuale apporto di terzi riguardasse solo collaboratori occasionali impiegati per mansioni di segreteria. Il ricorso era articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 446/1997, per avere la CTR fondato la debenza dell'IRAP sull'erroneo presupposto di collaborazioni continuative, mentre si trattava di prestazioni saltuarie; 2) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame della documentazione probatoria prodotta a sostegno della domanda di rimborso; 3) deduzione generica di contrasto giurisprudenziale e richiamo al giudicato sostanziale, affermando che in giudizi relativi ad annualità diverse il contribuente aveva ottenuto esito favorevole con decisioni passate in giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito circa la natura occasionale o continuativa dei rapporti di collaborazione, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era comunque infondato, poiché la CTR aveva basato la decisione sia sulla continuità delle collaborazioni desunta dai compensi corrisposti negli anni, sia sulla carenza di prova in capo al contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto anche inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i documenti rilevanti né illustrata in modo concreto la decisività delle argomentazioni. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudicato formatosi in controversie relative ad annualità diverse non era automaticamente vincolante, trattandosi di rapporti e accertamenti di fatto distinti, con collaboratori diversi nei diversi anni d'imposta. Alla soccombenza è seguita la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 446/1997

    È richiamato come norma che individua il presupposto impositivo dell'IRAP; la Corte ne prende atto nel valutare se, in concreto, sussistesse o meno autonoma organizzazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene evocato per denunciare la violazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza tendeva sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ne esclude la fondatezza e rileva altresì il difetto di autosufficienza del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di IRAP, la verifica della sussistenza o meno di autonoma organizzazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, se la motivazione è logica e adeguata.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del materiale istruttorio e delle circostanze fattuali poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente gli elementi decisivi trascurati e ne espliciti la decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il giudicato formatosi su annualità d'imposta diverse non vincola automaticamente il giudice del nuovo giudizio quando l'accertamento dipenda da rapporti o circostanze fattuali differenti, anche se tra le stesse parti.
  • La prova dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente che chiede il rimborso, il quale deve fornire elementi idonei a dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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