Cassazione Civile, Ordinanza n. 04512/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e perché, trattandosi di opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini. Condanna inoltre i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Tre soggetti avevano proposto opposizione all'esecuzione avverso un precetto intimato da una società di gestione del credito, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata e deducendo, tra l'altro, l'invalidità della garanzia e la nullità di alcuni patti contrattuali posti a fondamento del titolo esecutivo stragiudiziale. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione gli opponenti hanno articolato quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata depositata il 20 maggio 2020, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era scaduto il 20 novembre 2020 e la notificazione del ricorso è avvenuta il 19 dicembre 2020. I ricorrenti sostenevano in memoria che, poiché l'opposizione riguardava anche la validità o efficacia di un contratto posto a base del titolo esecutivo stragiudiziale, dovesse operare la sospensione feriale; la Corte esclude tale tesi, affermando che l'opposizione all'esecuzione resta un giudizio di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e che le doglianze sulla invalidità del titolo costituiscono solo il presupposto della domanda, non una domanda autonoma.
Norme richiamate
termine lungo di impugnazione scaduto il 20.11.2020
il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile
l'opposizione all'esecuzione è azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione ha natura di giudizio di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata; le contestazioni sull'invalidità del titolo o del rapporto sottostante costituiscono la causa petendi dell'opposizione, non domande autonome.
- La sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione, anche quando l'opponente deduca questioni relative alla validità o efficacia del contratto posto a base del titolo esecutivo stragiudiziale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre rispettare il termine lungo di impugnazione; il suo superamento determina l'inammissibilità del ricorso.
- La qualificazione processuale della controversia prevale sulla natura sostanziale delle questioni dedotte ai fini del regime dei termini processuali.
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