Cassazione Penale, Ordinanza n. 33101/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma, compreso l'aumento per continuazione applicato dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, in relazione a più condotte di cessione/detenzione di stupefacenti ricondotte agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva applicato l'aumento di pena per la continuazione. Deduceva violazione di legge penale sul rilievo che la continuazione non sarebbe stata contestata espressamente nel capo di imputazione con richiamo all'art. 81 c.p. e lamentava inoltre motivazione insufficiente sugli aumenti di pena applicati a tale titolo. La Corte osserva che la censura sulla correlazione tra accusa e sentenza è infondata perché ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'espresso richiamo normativo, e che gli aumenti erano stati motivati in misura minimale, con richiamo ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come una delle disposizioni incriminatrici per i fatti di droga oggetto della contestazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come ulteriore disposizione incriminatrice per i fatti di droga oggetto della contestazione.
Il mancato richiamo espresso di tale norma nel capo di imputazione non impedisce il riconoscimento della continuazione se il fatto è descritto in modo compiuto.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per ritenere sufficiente la motivazione sugli aumenti di pena applicati per la continuazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per ritenere sufficiente la motivazione sugli aumenti di pena applicati per la continuazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il giudice ritiene la continuazione tra più condotte tutte autonomamente sussumibili nella norma incriminatrice contestata, anche se nel capo di imputazione non è richiamato espressamente l'art. 81 c.p., purché la descrizione del fatto sia completa.
- Ai fini della contestazione, ciò che conta è la ricostruzione fattuale della condotta e non la mera indicazione formale degli articoli di legge asseritamente violati.
- La motivazione sugli aumenti di pena per continuazione è sufficiente quando il giudice dia conto di avere applicato aumenti minimi e di avere rispettato i criteri legali di determinazione della pena.
- La censura in cassazione che si risolva in una critica manifestamente infondata alla motivazione sulla continuazione non supera il vaglio di ammissibilità.
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