Cassazione Penale, Sentenza n. 40475/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Brescia che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 13/04/2023 nei confronti di Andrea Costante. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) sul punto della sussistenza della gravità indiziaria relativa al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che le risultanze (rapporto di lavoro presso Stefan Metalli s.r.l., conversazioni in cui Tripodi elogiava le "abilità" del ricorrente, disponibilità a partecipare a una spedizione punitiva e a collaborare nell'occultamento di armi) erano già ritenute insufficienti dalla sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione e potevano essere interpretate come mera disponibilità occasionale dovuta a rapporto personale e di amicizia. Si contestava altresì la mancata valutazione del venir meno del vincolo territoriale e lavorativo (licenziamento e ritorno a Reggio Calabria) e la giovane età e condizione di precarietà quale causa di soggezione; si impugnava la motivazione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (agevolazione mafiosa) e la motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, ritenendo che elementi come l'allontanamento e la mancanza di contatti successivi con l'ambiente criminale indichino dissociazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio, avesse il potere di integrare la motivazione e valutare autonomamente ulteriori elementi probatori - purché non riproponesse i vizi già censurati - e che nel caso concreto il Tribunale avesse adeguatamente documentato la sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p. circa la consapevolezza e la volontà del Costante di partecipare stabilmente al sodalizio rappresentato da Tripodi (conversazioni, riunioni programmatiche, detenzione di armi, trasferimenti di denaro e custodia di contabilità usuraria). Sul punto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p. la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse concreto rispetto agli effetti della misura cautelare; sulla questione delle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e ha motivato l'insufficienza degli elementi presentati dal ricorrente per superarla. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata disposta la comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la partecipazione richiede un contributo non occasionale, consapevolezza dell'appartenenza e disponibilità stabile a mantenere l'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi
Circostanza aggravante collegata all'agevolazione mafiosa; nel caso la contestazione è stata valutata dalla Corte come motivo di ricorso privo di interesse concreto rispetto agli effetti della misura cautelare
Norma sul giudizio circa la gravità indiziaria; la Corte ha richiamato che per applicare la custodia cautelare è sufficiente l'elevata probabilità (grave indizio) e il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali indizi sulla base di elementi probatori descritti
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis; il Tribunale ha fatto ricorso a questa presunzione e la Corte l'ha ritenuta correttamente applicata, considerati insufficienti gli elementi di dissociazione
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Regole sul procedimento in cassazione per motivi relativi alla motivazione; utilizzata come riferimento procedurale per le censure mosse dal ricorrente
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); il ricorso contestava questi profili ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Interesse ad impugnare: la Corte ha applicato i principi relativi all'interesse concreto e attuale richiesto per la proposizione di ricorsi in materia cautelare
Prevede la condanna per spese e sanzioni per l'impugnante quando il ricorso è infondato o inammissibile per profili di colpa; applicata qui con condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Previsione di comunicazione della decisione in caso di mancata remissione in libertà; la Corte ha ordinato l'invio della copia della decisione
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede più di una mera frequentazione o disponibilità occasionale: è necessario dimostrare un contributo stabile, consapevole e funzionale alla vita e agli scopi del sodalizio
- Il giudice di rinvio può integrare la valutazione probatoria e colmare gap motivazionali ma non può limitarsi a ripetere argomentazioni già ritenute illogiche o carenti dalla Corte di Cassazione e deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla stessa
- La semplice relazione di lavoro o di amicizia con un esponente dell'associazione non è di per sé sufficiente a fondare la gravità indiziaria di partecipazione mafiosa, ma elementi quali partecipazione a riunioni riservate, gestione di contabilità illecita, custodia/trasferimento di armi e denaro possono configurare un apporto stabile
- L'uscita dal contesto lavorativo o territoriale (es. licenziamento e allontanamento) e l'assenza di contatti successivi con l'ambiente criminale possono essere elementi rilevanti per sostenere dissociazione, ma non sono automaticamente decisivi per superare la presunzione di pericolosità prevista per i reati associativi
- La contestazione di aggravanti richiede che la loro rimozione possa produrre un concreto e attuale vantaggio rispetto agli effetti della misura cautelare; in mancanza di tale rilevanza l'impugnazione può essere dichiarata priva di interesse
- In sede cautelare esiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati associativi di tipo mafioso che può essere contrastata solo con elementi di fatto convincenti e attuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →