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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi principali: (i) violazione di legge e difetti di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione al luogo del sinistro, mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, travisamento della prova e contestazione dell'identificazione della conducente; (ii) mancata assunzione di prove decisive (richiesta di esibizione dello stradario comunale e riascolto di un teste per presunte intimidazioni); (iii) uso e valore delle dichiarazioni rese alla P.G. nonostante l'interruzione delle sommarie informazioni (art. 63 c.p.p.); (iv) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché contestazione della sanzione inflitta per lesioni colpose lievi (competenza del Giudice di pace) e della revoca del beneficio della sospensione condizionale della sanzione amministrativa accessoria della patente. È stata altresì dedotta la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi come manifestamente infondati (fra cui quelli relativi a correlazione contestazione/sentenza, querela, valutazione della prova, ammissibilità delle richieste probatorie e art. 131-bis). Tuttavia ha accolto il profilo relativo all'illegalità della pena per il reato di lesioni personali colpose lievi (capo b): essendo tale reato di competenza del Giudice di pace, la pena detentiva concretamente inflitta (mesi 1 e giorni 10 di reclusione) è illegittima e doveva essere sostituita dalla pena pecuniaria prevista dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000; la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per quel reato e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Le censure relative alla revoca della sospensione condizionale della "sanzione amministrativa" accessoria della patente sono state ritenute infondate: il beneficio della sospensione condizionale non si applica alle sanzioni amministrative accessorie e la correzione dell'errore materiale in primo grado era legittima.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada

    Applicata per la contestazione di violazione delle norme sulla circolazione (controllo del veicolo, obblighi di fermarsi e di prestare soccorso); la condotta della ricorrente è stata ritenuta contraria a tali doveri.

  • art. 590 cod. pen.

    Reato di lesioni personali colpose lieve contestato al capo b); la Corte ha però rilevato che, trattandosi di reato perseguibile a querela e di competenza del Giudice di pace, la pena detentiva inflitta è illegittima e deve essere sostituita dalla pena pecuniaria prevista dall'art. 52 d.lgs. 274/2000.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un processo equo e al principio di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto la contestazione sufficientemente chiara e le doglianze sul luogo del fatto censura di merito.

  • artt. 516, 521 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai limiti del contraddittorio e alla validità della contestazione; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie difensive.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferito alla declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela; la Corte ha osservato che la querela risultava nel fascicolo e che la questione non era stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in tema di responsabilità personale; la Corte ha ritenuto la censura come meramente valutativa e inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    comma 2 e 3 (richiamate in ricorso)

    Discussa in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa: la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base per la condanna se adeguatamente motivate e valutate nel loro complesso.

  • art. 583 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sui criteri di qualificazione delle lesioni (riferimento generale alla fattispecie); non ha prodotto accoglimento delle doglianze difensive.

  • d.lgs. n. 274/2000

    Art. 4 e art. 52: stabile la competenza del Giudice di pace per le lesioni lievi e la pena pecuniaria alternativa; Art. 63: principio applicativo delle pene più lievi introdotte dal decreto anche quando il reato è giudicato da giudice diverso per connessione; la Cassazione ha ritenuto applicabile la pena pecuniaria e ha annullato la pena detentiva inflitta.

  • art. 597 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto la censura infondata posto che la correzione dell'errore materiale e la non applicabilità del beneficio alle sanzioni amministrative accessorie giustificano la decisione di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per chiedere la non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha negato l'applicazione ritenendo la condotta sufficientemente offensiva (omissione di soccorso e assenza di riparazione/resa di conto).

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'interruzione delle sommarie informazioni: la Corte ha precisato che non è stato dato rilievo probatorio decisivo a quelle dichiarazioni nell'impugnata motivazione.

  • Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    Richiamato per affermare che la sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria e non può beneficiare della sospensione condizionale prevista per pene penali.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), d), e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha analizzato i motivi alla luce dei limiti di ammissibilità della censura di legittimità (in particolare il divieto di riesame del merito e i parametri di valutazione della motivazione).

  • art. 21 c.p.p.

    Richiamato relativamente ai termini per eccepire l'incompetenza per materia: l'incompetenza non fu rilevata tempestivamente nei termini di legge.

  • articoli costituzionali

    artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

    Richiamati a supporto del potere di controllo della Corte di cassazione sull'illegalità della pena e per la tutela dei principi costituzionali correlati alla sanzione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova salvo che emerga una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Se un reato è di competenza del Giudice di pace e, per connessione, è giudicato da altro giudice, ai sensi del d.lgs. n. 274/2000 le pene più lievi introdotte dal decreto devono essere applicate e non è lecita l'imposizione di una pena detentiva quando la norma prevede l'alternativa pecuniaria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, costituire base esclusiva per una condanna; quindi la loro utilizzabilità e valutazione rientrano nel sindacato motivazionale del giudice di merito.
  • La mancanza di querela o altre eccezioni procedurali devono essere rilevate nei termini e nei gradi appropriati; questioni non tempestivamente eccepite nei gradi di merito possono risultare inammissibili in cassazione.
  • Il beneficio della sospensione condizionale non si estende alle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) e la loro revoca o concessione segue regole distinte rispetto alle pene penali.
  • Richieste probatorie dirette a chiarire circostanze non decisive per il giudizio (es.: denominazione/denominazione esatta di una strada) possono essere rigettate e tale rigetto difficilmente è assoggettabile a sindacato di legittimità se la circostanza non è essenziale per l'esito del processo.

Testo integrale

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